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Il Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di agevolare l’applicazione dell’esonero contributivo disposto in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, introdotto dal primo Decreto Ristori, ha disposto la sospensione del versamento della rata dei contributi previdenziali in scadenza il 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio è un sabato).
Il nuovo termine è fissato al 16 febbraio. Nel frattempo, l’INPS dovrebbe fornire indicazioni ai beneficiari in relazione agli importi esclusi dal versamento, consentendo agli stessi di effettuare gli eventuali conguagli o i necessari “aggiustamenti” entro il nuovo termine di versamento. Come noto, infatti, i contributi per CD e IAP, di norma, non sono calcolati dai soggetti tenuti al pagamento, i quali ricevono direttamente dall’INPS il calcolo dei contributi dovuti, nonché il facsimile dei modelli F24 da versare alle relative scadenze.
Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
Ricordiamo che l’articolo 16 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, ha disposto:
L’articolo 16-bis del D.L. n. 137/2020 ha poi previsto che “agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.
Letteralmente, la sospensione concessa dall’articolo 10 del D.L. n. 183/2020 non incide sulle sospensioni concesse ai datori di lavoro, infatti, alla data del 16 gennaio 2021, gli stessi non devono versare i contributi previdenziali per il proprio personale.
Il 16 gennaio 2021 (quest’anno, lunedì 18 gennaio) è in scadenza unicamente la quarta ed ultima rata dei contributi dovuti per l’anno 2020 dai coltivatori diretti (e loro familiari) e dagli imprenditori agricoli.
Il legislatore, con il maggior termine concesso per il versamento dell’ultima rata dei contributi relativi all’anno 2020, consentirà agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti (e loro coadiuvanti) di apportare i necessari aggiustamenti agli importi inseriti nel modello F24, ai fini della corretta applicazione dell’esonero contributivo a loro riservato.
L’INPS, con la Circolare n. 4272 del 13 novembre 2020, quindi appena prima della scadenza del 16 novembre 2020 (termine entro il quale gli autonomi agricoli avrebbero già potuto procedere alla sospensione dei contributi dovuti per il mese di ottobre), aveva comunicato le modalità con cui “autoricalcolare” gli importi dovuti, in attesa di disporre dell’istanza di esonero.
Nei chiarimenti forniti, l’INPS ha infatti precisato che l’esonero concesso ai lavoratori autonomi era pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:
Fascia di reddito |
Esonero lavoratore |
Esonero lavoratore ultra 65 pensionati |
Fascia 1 |
194,95 € |
97,79 € |
Fascia 2 |
256,78 € |
128,70 € |
Fascia 3 |
318,60 € |
159,61 € |
Fascia 4 |
380,43€ |
190,53 € |
Tale calcolo avrebbe però dovuto tenere conto di eventuali modifiche (nuove iscrizioni, cancellazioni, passaggi a diversa contribuzione), nonché dell’ipotesi della presenza di giovani imprenditori “under 40”, per i quali fossero applicabili agevolazioni in materia contributiva, pertanto, anche per tali ragioni, molti imprenditori non se la sono sentita di rideterminare autonomamente gli importi dovuti, per non commettere errori che poi avrebbero potuto generare sanzioni.
In attesa di chiarimenti, pare potersi affermare che, anche i soggetti che - avendone diritto - hanno già correttamente decurtato a novembre 2020 i contributi dovuti, possano beneficiare della proroga (al 16/02/2021) concessa dell’art. 10 del D.L. 183/2020, infatti, non viene espressamente citata tale preclusione.