A pochi giorni dal termine del versamento della quarta rata dei contributi per CD e IAP, in scadenza lunedì 18 gennaio, l’INPS fornisce i primi chiarimenti sulla proroga dei termini di tale versamento al 16 febbraio 2021 ad opera del D.L. 183/2020.
L’INPS, nel Messaggio n. 103/2021, è tornato a fare il punto sull’esonero contributivo disposto dall’articolo 16 del D.L. 137, con riferimento alla mensilità di novembre.
L’esonero disposto dall’articolo 16 riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro e per la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli (CD e IAP).
L’articolo 21 del D.L. 149/2020 ha poi esteso la suddetta agevolazione disponendo che “agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'allegato 3 del presente Decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.
L’articolo 21 è stato abrogato dalla Legge 176/2020, di conversione del D.L. n. 137/2020. La disposizione è però stata ripristinata con l’introduzione dell’articolo 16-bis nel D.L. 137.
L’articolo 16-bis prevede che “agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.
Nel Messaggio 103/2021 l’INPS ha chiarito che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola dovranno presentare un’istanza per applicare l’esonero disposto dagli articoli 16 e 16-bis ma, nel frattempo, possono sospendere il pagamento della rata in scadenza il 18 gennaio 2021.
La sospensione dei termini di versamento è stata fissata dal legislatore non oltre il 16 febbraio 2021.
L’importo della rata sospesa, decurtato dello sgravio, sarà comunicato con singoli avvisi, inviati individualmente, nei rispettivi cassetti previdenziali.
Nel Messaggio di ieri, l’INPS non fornisce alcuna indicazione a coloro che avevano già provveduto ad applicare lo sgravio nella rata del 16 novembre scorso, a seguito della pubblicazione del Messaggio 4272/2020. Si presume che, comunque, l’Istituto disponga di tutti gli elementi per provvedere comunque al ricalcolo dell’ultima rata dei contributi relativi al 2020.
Altro aspetto da non dimenticare è il fatto che, come indicato dall’INPS nel Messaggio 4272 del 13 novembre 2020, la misura è concessa nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Pertanto, l’esonero contributivo concorre ad incrementare i valori soglia degli aiuti di Stato compatibili con il mercato, concessi per gli effetti della pandemia dalla Commissione UE.
Cosicché tra le condizioni da rispettare per poter beneficiare della misura occorre che l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a:
- 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
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