Come noto, l’art. 13, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha disposto la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL, dovuti nei mesi di novembre e dicembre 2020, a favore di taluni specifici contribuenti.
Datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/2020, esercenti in via prevalente le attività indicate dall’allegato 1, D.L. n. 137/2020 |
Sospensione contributi INPS e premi INAIL mese di novembre 2020 |
Datori di lavoro appartenenti ai settori economici indicati dall’allegato 1, D.L. n. 137/2020 |
Sospensione contributi INPS mese di novembre 2020 |
Datori di lavoro con unità produttive o operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori economici indicati dall’allegato 2, D.L. n. 137/2020 |
Sospensione contributi INPS mese di novembre 2020 |
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di € e riduzione fatturato mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese 2019 almeno pari al 33% |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
Imprese e lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dopo il 30/11/2019 |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
Soggetti esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 03/11/2020 |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
Soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
Soggetti operanti nei settori economici indicati dall’allegato 2, D.L. n. 137/2020, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
Soggetti esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio e tour operator con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse |
Sospensione contributi INPS mese di dicembre 2020 |
I contributi sospesi possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16/03/2021, in un’unica soluzione o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le istruzioni INPS
Con il recentissimo Messaggio n. 896/2021, l’INPS ha reso note le attese istruzioni per la ripresa dei versamenti sospesi dei mesi di novembre e dicembre 2020.
In relazione al versamento in forma rateale, l’INPS ha precisato che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 €.
I soggetti interessati dalla sospensione, inoltre, sono tenuti a versare in un’unica soluzione, entro il 16/03/2021, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi dall’INPS e ricadenti nel periodo di sospensione.
Di seguito si riepilogano, in estrema sintesi, le istruzioni operative rese dall’INPS nel Messaggio in esame.
Aziende con dipendenti
Ai fini del versamento dei contributi sospesi, le aziende con dipendenti sono tenute a compilare la sezione INPS del modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la propria matricola seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 o N976).
Tuttavia, poiché il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020, qualora il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, occorre compilare due righe distinte della delega di pagamento, una per ciascun mese.
Per il versamento in un’unica soluzione, entro il 16/03/2021, delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 delle rateazioni ordinarie concesse dall’INPS, deve essere utilizzata la casuale contributo “RC01”.
Committenti tenuti al versamento alla Gestione separata
Relativamente ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, i versamenti sospesi del mese di dicembre 2020 devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato, la sezione INPS del modello F24 con la causale contributo “CXX” o “C10”.
Aziende agricole con manodopera agricola
Le aziende agricole che fruiscono della sospensione del versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2020 di cui all’art. 13-quater, commi 1 e 2, D.L. n. 137/2020, sono tenute a presentare apposita istanza, disponibile all’interno del cassetto previdenziale Aziende Agricole, al fine dell’attribuzione del codice di autorizzazione “4Y”. Alle aziende agricole che hanno beneficiato della sospensione accordata dal comma 3 dell’art. 13-quater, D.L. n. 137/2020, invece, è attribuito il codice di autorizzazione “4X”.
In prossimità della scadenza del 16/03/2021, alle aziende cui sono stati già attribuiti i suddetti codici di autorizzazione e che risulteranno a debito, l’INPS invierà un’apposita comunicazione, con l’indicazione delle modalità da osservare per effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo quattro rate). La rata del mese di dicembre 2020 sospesa ricadente nei piani di ammortamento già emessi, invece, deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16/03/2021.
Lavoratori autonomi agricoli
I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti per fruire della sospensione accordata dall’art. 13-quater, D.L. n. 137/2020, possono beneficiarne (solo) per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS per la rata del mese di dicembre 2020.
A tal fine, questi soggetti devono utilizzare l’istanza presente nel cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura, Comunicazione bidirezionale, COVID-19 - Sospensione rate piano ammortamento autonomi.
La rata oggetto di sospensione deve essere versata, in un’unica soluzione e con le consuete modalità di pagamento, entro il 16/03/2021.
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