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L’INPS, con il Messaggio n. 1008/2021, ha illustrato il differimento previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 21/2021) con il quale è stato concesso di inviare, entro il 31 marzo 2021, le domande dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza COVID-19 e per i modelli SR41 e SR43 semplificati, i cui termini erano scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Il Decreto Milleproroghe, venendo incontro alle numerose imprese e loro consulenti che, nel corso del 2020, hanno inviato tardivamente, oltre i termini decadenziali, le domande di integrazione salariale ed i modelli SR41 e SR43 per la liquidazione dei relativi trattamenti.
In particolare, il Decreto differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande e dei modelli SR41 e SR43 scaduti entro il 31 dicembre 2020.
A seguito dell’introduzione del comma 10-bis all’articolo 11 del D.L. 183/2020, il nuovo termine di decadenza riguarda:
Conseguentemente, per le domande di integrazione salariale e per i modelli SR41 e SR43 relativi alla mensilità di dicembre, per i quali il termine decadenziale era il 31 gennaio 2021, non trova applicazione la proroga concessa dal Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2021.
Sia le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale che l’invio dei modelli SR41 e SR43 semplificati dovranno essere presentati solo dai datori di lavoro che non avevano già inviato le suddette domande o i suddetti modelli.
Nel caso delle domande per l’accesso ai trattamenti, si dovranno utilizzare le medesime causali relative all’emergenza COVID-19 già definite per le singole discipline. Si riporta di seguito il riepilogo delle causali allegato al messaggio INPS.
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Periodo dal - al |
Provvedimento di legge |
Causale |
Requisito anzianità lavoratori |
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Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+5+4 settimane) |
Art. 19 del D.L. n. 18/2020, come modificato dai Decreti Legge n. 34/2020 e n. 52/2020 |
“COVID-19 nazionale” |
In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
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Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane) |
Art. 1, comma 1 del D.L. n. 104/2020 |
“COVID-19 nazionale” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane) |
Art. 1, comma 2 del D.L. n. 104/2020 |
“COVID-19 con fatturato” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+5+4 settimane) |
Art. 20 del D.L. 18/2020, come modificato dai Decreti Legge n. 34/2020 e n. 52/2020 |
“CIGO COVID-19 nazionale - sospensione CIGS” |
In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
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Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane) |
Art. 1, comma 1, del D.L. n. 104/2020 |
“CIGO COVID-19 nazionale - sospensione CIGS” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane) |
Art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020 |
“CIGO COVID-19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane) |
Art. 12, comma 1, del D.L. n. 137/20, come modificato dai Decreti Legge n. 149/2020 e n. 157/2020 |
“COVID-19 D.L. n. 137/2020” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane) |
Art. 12, art. 12, comma 1, del D.L. n. 137/20, come modificato dai Decreti Legge n. 149/2020 e n. 157/2020 |
“COVID-19 D.L. n. 137/2020” - sospensione CIGS” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
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Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg) |
Art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020 |
“CISOA D.L. Rilancio” |
In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
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Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg) |
Art. 1, comma 8, del D.L. n. 104/2020 |
“CISOA D.L. Rilancio” |
In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Per le domande di accesso ai trattamenti che ricadono nei periodi oggetto del differimento, e respinte con la motivazione del tardivo invio, non si dovrà procedere all’invio di una nuova istanza.
Per quelle che invece sono state accolte parzialmente, limitatamente ai periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, si dovrà presentare una nuova domanda in relazione esclusivamente alla richiesta di integrazione dei periodi decaduti e precedentemente esclusi, rientranti tra quelli per i quali è stato concesso il differimento dei termini.
L’INPS provvederà pertanto all’istruttoria delle pratiche precedentemente trasmesse, nonché alla gestione delle nuove istanze.
Anche in relazione ai modelli SR41 e SR43 semplificati i datori di lavoro che nell’arco temporale oggetto del differimento li avevano già inviati, ma erano stati respinti per intervenuta decadenza dei termini, non devono procedere ad un ulteriore invio. Anche in questo caso, l’INPS provvederà direttamente alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro