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L’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015, disciplina il regime di tassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile, misurabili e verificabili in base ai criteri definiti dal D.M. 25/03/2016, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
La tassazione agevolata è applicabile, oltre che ai premi di risultato, anche alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. I premi di risultato in denaro, inoltre, possono essere sostituiti da prestazioni di welfare integrativo aziendale (con applicazione, peraltro, del regime fiscale di esenzione di cui all’art. 51, commi 2 e 3, TUIR).
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore, nell’anno precedente, a 80.000 euro, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui.
Ai datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità definite dal D.M. 25/03/2016, è riconosciuto uno sgravio di venti punti percentuali del contributo pensionistico IVS a loro carico, entro una base imponibile non superiore a 800 euro (dei complessivi 3.000 euro detassabili). Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Per espressa previsione normativa, la tassazione agevolata dei premi di risultato è applicabile a condizione che l’erogazione delle relative somme avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, ossia di:
che definiscano criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Sul punto, con Circolare n. 28/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’espresso riferimento normativo ai contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro, o di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Con la successiva Circolare n. 5/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA e RSU), l’impresa può recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, quindi, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’impresa può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito, non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’impresa e i dipendenti.
Nella Risposta a Interpello n. 176/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che intende riconoscere ai propri dipendenti delle retribuzioni premiali collegate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ma che non annovera al proprio interno delle rappresentanze sindacali aziendali, non è iscritta ad alcuna associazione di categoria datoriale ed opera in una zona ove non è stato sottoscritto alcun contratto collettivo territoriale applicabile all’attività economica dalla stessa esercitata.
Al fine di sottoscrivere un contratto collettivo di livello aziendale che regolamenti l’erogazione dei premi di risultato ai propri dipendenti e, quindi, legittimi l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi da corrispondere nel corso del 2021, la società istante ha avviato una trattativa negoziale con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione a tale caso, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tra i contratti collettivi che consentono l’applicazione della tassazione agevolata dei premi di risultato, rientrano anche i contratti collettivi aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (non solo quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali interne all’azienda o dalla rappresentanza sindacale unitaria).
Di conseguenza, anche le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato, in forza di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono beneficiare della tassazione agevolata, ancorché tali articolazioni territoriali sindacali siano esterne all’impresa.
Tale contratto deve disciplinare, tra l’altro, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione collegati all’erogazione dei premi di risultato.
Al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori in forza all’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è opportuno che il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne sia comunicato per iscritto a tutti i lavoratori dell’impresa (qualora sia adottata una modalità di comunicazione che ne attesti l’avvenuta trasmissione, non è richiesta la firma per accettazione da parte dei lavoratori).
Una volta effettuata tale comunicazione e, comunque, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l’impresa è tenuta a depositare, mediante l’apposita procedura telematica, il contratto, unitamente alla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 5, D.M. 25/03/2016 (nella quale occorre evidenziare, nella sezione 2, la tipologia di contratto “Aziendale”).
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società prive di rappresentanze sindacali possono comunque recepire i contratti territoriali di settore stipulati in altre Regioni, a condizione che gli stessi siano compatibili con la propria realtà aziendale.