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Su invito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, lo scorso 6 aprile 2021, le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”
Con l’aggiornamento del protocollo precedentemente sottoscritto, le parti sociali intendono contribuire alla rapida realizzazione del piano vaccinale anti COVID-19, procedendo alla vaccinazione del personale dipendente direttamente nei luoghi di lavoro.
In particolare, i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, nonché dei datori di lavoro o dei titolari.
A tal fine, i datori di lavoro interessati devono osservare le Indicazioni ad interim per la vaccinazione allegate al protocollo in esame, fornendo le necessarie informazioni ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili aziendali della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente.
Le procedure di raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino devono essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente ai singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
La somministrazione del vaccino deve essere effettuata da operatori sanitari in possesso di adeguata formazione, in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti dalle Indicazioni ad interim.
Il medico aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, deve effettuare la registrazione delle vaccinazioni eseguite con gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione del vaccino, sono interamente a carico dei datori di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe e aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
In alternativa alla vaccinazione diretta in azienda, è possibile ricorrere a strutture sanitarie private, in possesso dei requisiti per la vaccinazione (con oneri a carico del datore di lavoro ad esclusione della fornitura dei vaccini che è assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti).
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, o non possono ricorrere a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL (in questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL).
Qualora la vaccinazione venga eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato, a tutti gli effetti, all’orario di lavoro.