Lo scorso 6 aprile, il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo di aggiornamento presenta diverse novità rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi del 14 marzo e del 24 aprile 2020.
La mancata attuazione delle misure di protezione contemplate dal protocollo aggiornato e di quelle specifiche dettate per la specifica tipologia di attività svolta, comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Obblighi di informazione
Gli obblighi di informazione dettati dal protocollo del 20 aprile 2020 restano sostanzialmente invariati. Pertanto, il datore di lavoro continua a dover informare i propri dipendenti e i soggetti terzi che accedono in azienda relativamente:
- all’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 gradi) o altri sintomi influenzali, e di contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria locale;
- al divieto di ingresso o di permanenza in azienda, con il preventivo e tempestivo obbligo di dichiarare al datore di lavoro se, anche successivamente all’ingresso, sussistono le condizioni di pericolo che impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria, nonché di rimanere nel proprio domicilio;
- all’impegno di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro in azienda e, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- all’impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro resta altresì tenuto a informare adeguatamente i dipendenti circa il complesso delle misure adottate, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi specifici cui il personale deve attenersi, nonché fornire informazioni sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Da ultimo, il protocollo in esame aggiunge, rispetto a quelli precedenti, che laddove si faccia riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
Modalità di ingresso in azienda
Il protocollo sottoscritto il 6 aprile 2021 conferma la possibilità di misurare la temperatura corporea prima dell’accesso nel luogo di lavoro, nonché la facoltà del datore di richiedere, anche in forma di autocertificazione, l’attestazione del dipendente e, comunque, di chiunque intenda accedere in azienda, di eventuali contatti con soggetti risultati positivi al virus o la provenienza, negli ultimi quattordici giorni, da zone ad alto rischio epidemico.
Tuttavia, relativamente al rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi al virus, è precisato che la riammissione nel luogo di lavoro debba avvenire secondo le modalità individuate dalla normativa vigente.
Inoltre, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno possono essere riammessi in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
Relativamente all’accesso di fornitori esterni in azienda, sono sostanzialmente confermate le indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24/04/2020 e, pertanto, permane l’obbligo di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il proprio personale dipendente.
Devono poi essere individuati o installati servizi igienici dedicati ai fornitori, ai trasportatori e al personale esterno, da sanificare quotidianamente.
Nei limiti del possibile, è necessario ridurre l’accesso di visitatori e, qualora sia necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, di manutenzione, ecc.), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, comprese quelle per l’accesso ai locali dell’impresa.
Qualora sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, adottando tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, ecc.).
In caso di appalto, l’azienda committente continua a dover fornire all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale ed è tenuta a vigilare affinché i lavoratori della stessa, o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Sul punto, il protocollo del 6 aprile 2021 aggiunge, da ultimo, che l’appaltatore deve servirsi del medico competente per adempiere all’obbligo di informare immediatamente il committente qualora i lavoratori di imprese terze, operanti nello stesso sito produttivo, risultino positivi al virus.
Pulizia e sanificazione in azienda
In materia di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, il protocollo in esame conferma gli obblighi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è richiesta la pulizia e la sanificazione dei medesimi, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della sopracitata circolare del Ministero della Salute.
Precauzioni igieniche personali
Restano invariate le precauzioni igieniche individuali cui devono conformarsi tutti i dipendenti e i soggetti esterni presenti in azienda, nonché gli obblighi in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
I detergenti per le mani, in particolare, devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, continua a essere obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, continua a dover essere contingentato. Deve poi essere assicurata la ventilazione continua dei locali e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.
Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile)
Il protocollo in esame raccomanda di preferire e incentivare, qualora possibile, il ricorso al lavoro agile e da remoto anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma restando la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Laddove non sia possibile adottare il lavoro agile, è necessario osservare il rispetto del distanziamento sociale anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi possono, almeno nel periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale riunioni.
È altresì opportuno incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro che garantiscano un adeguato distanziamento fra i viaggiatori, nonché favorire l’uso di mezzi privati o navette.
Il protocollo aggiornato non prevede più il divieto di trasferte nazionali ed internazionali, ma conferma la sospensione di tutti gli eventi interni e di ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
Sul punto si rammenta che, ai sensi dell’art. 25, comma 7, D.P.C.M. 2 marzo 2021, sono consentiti, in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IEFP, la formazione dei lavoratori dell’azienda stessa, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
Continuano poi a non essere consentite le riunioni in presenza, salvo che le stesse siano connotate dal carattere della necessità e dell’urgenza o sia impossibile il collegamento a distanza (in tal caso deve essere ridotto al massimo il numero dei partecipanti e devono essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica e un’adeguata pulizia e aerazione dei locali).
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Come previsto dal protocollo siglato il 14 marzo 2020, il lavoratore che manifesta sintomi influenzali riconducibili al contagio da COVID-19 deve comunicarlo immediatamente all’ufficio del personale, che deve procedere all’isolamento del lavoratore e delle persone che sono state in contatto con lo stesso. È poi necessario avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Sorveglianza sanitaria e medico competente
In relazione alla sorveglianza sanitaria, è previsto che il medico competente, ove presente, collabori con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST, nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio dal virus.
Il medico competente, inoltre, è tenuto a collaborare con l’autorità sanitaria, specie per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al virus.
Ai fini del reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente deve effettuare la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il protocollo aggiornato, infine, continua a prevedere la costituzione in azienda di un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole in esso contenute, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Qualora, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si provveda alla costituzione dei comitati aziendali, sarà istituito un comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
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