Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 10, comma 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, riconosce un’indennità di 2.400 euro, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di 1.000 euro prevista dagli artt. 15 e 15-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ossia:
A questi soggetti l’indennità è erogata direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato nell’istanza per l’ottenimento del precedente contributo, senza che ricorra l’obbligo di presentare una nuova domanda.
L’art. 10, commi 2, 3, 5 e 6, D.L. n. 41/2021, riconosce la medesima indennità di 2.400 euro anche a favore dei soggetti soprarichiamati che non hanno beneficiato dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” e che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro. A tal fine, tuttavia, devono sussistere alcune condizioni, di seguito brevemente riepilogate.
Al fine di completare i passaggi amministrativi e tecnologici necessari per l’acquisizione e la verifica delle nuove istanze, nella Circolare n. 65/2021, l’INPS ha posticipato dal 30 aprile al 31 maggio 2021 il termine per l’invio delle stesse.
I lavoratori potenziali beneficiari delle indennità, si ricorda, devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici disponibili sul sito internet dell’INPS.
In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
Con il Comunicato 22 aprile 2021, l’INPS ha annunciato l’avvenuta attivazione della procedura per la presentazione dell’istanza.
L’art. 10, comma 2, D.L. n. 41/2021, riconosce un’indennità una tantum di 2.400 euro a favore dei:
che:
L’indennità è destinata ai lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali e, pertanto, nella Circolare n. 65/2021, l’INPS ha indicato i codici ATECO delle attività economiche rientranti in tali settori.
La medesima indennità di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che, cumulativamente, sono:
L’art. 10, comma 3, lett. a), D.L. n. 41/2021, riconosce la medesima indennità di 2.400 euro, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Questi lavoratori possono fruire dell’indennità a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) o titolari di pensione.
Nella Circolare n. 65/2021, l’INPS ha ribadito l’esclusione dal beneficio in esame di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, quindi, beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.
L’art. 10, comma 3, lett. b), D.L. n. 41/2021, riconosce l’indennità di 2.400 euro anche a favore dei lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021.
Tra i beneficiari dell’indennità onnicomprensiva rientrano sia i titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Questi lavoratori possono fruire dell’indennità a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o titolari di pensione.
L’art. 10, comma 3, lett. c), D.L. n. 41/2021, riconosce l’indennità anche a favore dei lavoratori autonomi senza Partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, Codice Civile, privi di un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24/03/2021.
Ai fini dell’accesso all’indennità, inoltre, questi lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23/03/2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo 01/01/2019 - 23/03/2021.
Alla data di presentazione della domanda, infine, i lavoratori autonomi non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.
L’art. 10, comma 3, lett. d), D.L. n. 41/2021, riconosce l’indennità onnicomprensiva anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito 2019 derivante dall’attività superiore a 5.000 euro, titolari di Partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23/03/2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Alla data di presentazione della domanda, i lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.
Infine, l’art. 10, comma 6, D.L. n. 41/2021, riconosce l'indennità di 2.400 euro ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 23/03/2021, da cui derivi un reddito non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione alla data del 23/03/2021, né titolari, alla data del 24/03/2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente).
L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo 01/01/2019 - 23/03/2021, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di pensione alla data del 23/03/2021, né titolari, alla data del 24/03/2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.