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Con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021, l’INPS ha reso un’interpretazione estensiva dell’art. 22, comma 1, D.L. n. 18/2020, agevolando il conseguimento delle giornate lavorative necessarie per fruire delle prestazioni di disoccupazione agricola.
L’art. 22, comma 1, D.L. n. 18/2020, si ricorda, ha previsto, a favore dei soli lavoratori del comparto agricolo, che il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) istituito per fronteggiare le conseguenze negative sul piano occupazionale dell’emergenza COVID-19, sia equiparato a giornate lavorative ai fini del calcolo della (sola) disoccupazione agricola.
Con la circolare in esame, l’INPS ha ora opportunamente precisato che tale equiparazione opera anche ai fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla disoccupazione agricola.
Di conseguenza, i periodi di CIGD fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a giornate di lavoro, non solo ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dello stesso 2020, ma anche della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola 2020.
Analogamente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020 e i periodi di cassa integrazione agricola CISOA - COVID fruiti nel medesimo anno, in conseguenza dell’emergenza pandemica.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola 2020, la retribuzione di riferimento sarà costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.