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Il D.L. n. 30/2021 prevede la possibilità, a favore dei genitori con figli minori di 14 anni affetti da infezione SARS COVID-19, di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting.
In particolare, la fruizione del bonus, erogato tramite il libretto di famiglia entro un massimo di 100 euro settimanali (in caso di più figli è possibile presentare una domanda per ciascuno di essi, ma entro il limite di spesa di 100 euro settimanali), è prevista nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza, per la durata dell’infezione o della quarantena da SARS COVID-19 del figlio, che si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Il bonus è riconosciuto anche per i minori di 14 anni affetti da disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, con sospensione dell’attività didattica in presenza o a centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il bonus può essere richiesto da:
A seguito della registrazione del genitore beneficiario e del prestatore del servizio sulla piattaforma delle “prestazioni occasionali”, la domanda deve essere presentata, entro il 30 settembre 2021, tramite il servizio online “bonus servizi di baby sitting”, con accesso mediante riconoscimento dell’identità digitale (in alternativa è possibile rivolgersi ai patronati).
Con la Circolare 14 aprile 2021, n. 58, l’INPS ha reso le istruzioni operative per la gestione delle domande di attribuzione del beneficio. L’istituto previdenziale, inoltre, ha precisato la compatibilità del bonus con le modalità lavorative e gli stati occupazionali di entrambi i genitori del minore o con il godimento di altre misure di sostegno al reddito.
È stato poi precisato che, ai fini della fruizione del beneficio, la figura del prestatore del servizio di baby sitting non può coincidere con:
Possono, invece, essere impiegati come baby sitter i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.