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I datori di lavoro che avevano precedentemente richiesto la CIG, ma che allo stesso tempo hanno rinunciato alle sei settimane aggiuntive previste dal Decreto Ristori, spetta un esonero contributivo di quattro settimane fruibile da aprile ad agosto 2021.
Con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, l’INPS fornisce le indicazioni per accedere all’esonero contributivo disposto in favore dei datori di lavoro dal Decreto Ristori (art. 12, commi 14 e 15, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176), ad eccezione dei datori di lavoro del settore agricolo che sono stati esclusi dai destinatari della misura.
Poiché la misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea, l’INPS con il messaggio su indicato fornisce dettagliate istruzioni operative per la presentazione della domanda.
La domanda di esonero dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo nel quale viene fruito lo sgravio.
Per poter fruire della riduzione contributiva prevista dalla vigente normativa, sarà necessario verificare che nel periodo novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, l’azienda che ha beneficiato di ammortizzatori sociali nel periodo di giugno 2020, non abbia presentato richiesta di CIG nei tre mesi sopra specificati.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 D.L. 104/20 e art.12 D.L. 137/2020” l’istanza per l’attribuzione del codice autorizzativo 2Q.
Nell’istanza i datori di lavoro dovranno dichiarare di aver usufruito, nel mese di giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità lavorativa.
Dovranno altresì indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Ottenuta l’autorizzazione INPS, il codice avrà validità dal mese di aprile 2021 sino al mese di agosto 2021.
L’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento, a condizione che queste ultime non rientrino espressamente tra quelle per le quali sussiste il divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Infine, per fruire dell’agevolazione - specifica l'Istituto - “i datori di lavoro devono anche essere in regola con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori: regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, infine, osservanza del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021.”
Andrea Fiumi, consulente del lavoro