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Posso erogare somme esenti da imposte e contributi ai miei dipendenti?
I datori di lavoro si pongono spesso questa “annosa” domanda, ma le disposizioni normative prevedono che la maggior parte dei premi o delle retribuzioni aggiuntive riconosciute ai propri dipendenti siano assoggettate a contribuzione e ritenute fiscali.
In verità, le somme erogate a titolo di fringe benefit, finalizzate all’incentivazione e fidelizzazione del lavoratore, sono esenti sino a 258,23 euro su base annua.
Tali somme però non sono da intendersi in denaro, ma sotto forma di beni ceduti o servizi prestati dall’azienda ai propri lavoratori dipendenti.
Come avvenuto con il Decreto Agosto, anche il Decreto Sostegni convertito in Legge e pubblicato in G.U., ha previsto il raddoppio del valore esente indicato nel TUIR anche per l’anno 2021.
Per questo motivo, nell’anno d’imposta 2021, sino a 516,46 euro, i datori di lavoro potranno cedere beni o prestare servizi senza che tali valori concorrano alla formazione del reddito imponibile.
Ci si chiede spesso quali siano, concretamente, questi beni o servizi e, al solo scopo di ampliare e chiarire l’argomento, riporto di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i fringe benefit che possono essere riconosciuti ai lavoratori entro il limite di 516,46 euro (per godere dell’esenzione totale):
Il valore di cui sopra è da considerarsi esente sino alla soglia indicata all’art. 51, comma 3 del TUIR. Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, il valore erogato sarà da considerarsi interamente imponibile.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro