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L’art. 69, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, riconosce, a favore degli operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, un'indennità una tantum di 800 euro.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, alla data di presentazione della domanda, i suddetti soggetti non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015) o di pensione.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. La stessa, tuttavia, è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”):
L’indennità, inoltre, non è cumulabile con le altre misure di sostegno previste dall'art. 10, D.L. n. 41/2021, e con le relative proroghe accordate dal D.L. n. 73/2021.
I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno 2021, apposita domanda all’INPS, tramite il modello e secondo le modalità che saranno presto definite dal medesimo Istituto.
L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021.
L’art. 69, comma 6, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, riconosce, a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione ed iscritti esclusivamente della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, un'indennità una tantum di 950 euro.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda (i cui termini non sono tuttavia indicati dalla norma), nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021.