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Il Decreto Sostegni-bis introduce nel nostro ordinamento giuridico un nuovo contratto di lavoro finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione.
La ripresa economica post pandemia si spera sia nella fase di “slancio” e così il Governo ha introdotto una nuova formula incentivante di assunzione per le aziende che hanno intenzione di inserire in organico nuovo personale, soprattutto se in stato di disoccupazione. Tale incentivo è rappresentato dal contratto di rioccupazione.
Il contratto di rioccupazione è da intendersi quale contratto di lavoro a tempo indeterminato e potrà essere stipulato esclusivamente nel periodo 01 luglio 2021 - 31 ottobre 2021.
A meno di un mese dall’entrata in vigore della nuova tipologia contrattuale, però, diversi sono ancora i vuoti operativi da colmare, tra i quali si sottolineano in modo particolare quelli inerenti al progetto individuale di inserimento. Quest’ultimo consiste in un accordo tra azienda e lavoratore di carattere essenziale, senza il quale l’azienda non potrà beneficiare degli sgravi previsti dal contratto di rioccupazione.
Ad oggi, però, non si conoscono caratteristiche, contenuti e modalità progettuali che garantiscano il rispetto della normativa e contestualmente consentano alle aziende di vedersi riconoscere i benefici contributivi.
Al momento si conosce solo la finalità del progetto, ovvero quella di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
La sottoscrizione del contratto di rioccupazione consente, alle aziende in possesso dei requisiti normativi (DURC, rispetto del contratto di lavoro ecc.) per la fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, la possibilità di vedersi riconoscere l’esonero del 100% dei contributi a carico dell’azienda, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua e per una durata non superiore a sei mesi.
Restano esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e domestico.
L’incentivo non spetta nel caso in cui l’azienda abbia proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo (GMO) e in ogni caso sarà revocato qualora il datore di lavoro proceda ad effettuare licenziamenti per GMO nei sei mesi successivi alla stipula del contratto stesso o comunque risolvere il rapporto di lavoro nei primi sei mesi di attività lavorativa.
L’effettiva efficacia di questa nuova tipologia contrattuale è in ogni caso subordinata al benestare della Commissione Europea, motivo per il quale nonostante siamo prossimi al 1° luglio, le aziende difficilmente in questa fase potranno pensare di programmare l’inserimento di nuovo personale usufruendo di questa nuova opportunità.
La platea dei beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere sarà un altro degli elementi della nuova norma che dovrà essere opportunamente valutata.
Limitare il beneficio ai soli soggetti in stato di disoccupazione potrebbe ridurre notevolmente gli aventi diritto e, considerati i numerosi soggetti che hanno perso il lavoro per svariate motivazioni, si auspica l’ampliamento dei possibili lavoratori che ne possano beneficiare.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro