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Le assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura sono state introdotte dal D.L. n. 76/2013 convertito con la Legge 99/2013 al fine di stimolare e favorire i processi aggregativi tra imprese oltre a garantire una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro.
Ideate anche come strumento di semplificazione “burocratica”, soprattutto in un settore che per tipologia di attività richiede elevata elasticità gestionale, le prime indicazioni pratiche hanno però messo a nudo le difficoltà operative alle quali le aziende hanno dovuto far fronte.
Il Ministero del Lavoro, con lettera Circolare n. 7671 del 6 maggio 2015, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione di tali rapporti di lavoro.
Il Legislatore ha disposto che le imprese agricole, incluse quelle costituite in forma di cooperativa, possono procedere alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende co-datrici.
Le aziende, per poter accedere alle assunzioni congiunte, dovranno presentare i seguenti requisiti:
A livello pratico, la gestione del personale impiegato in regime di assunzioni congiunte, prevede prioritariamente l’individuazione del c.d. Referente Unico al quale sono affidati tutti gli adempimenti in materia previdenziale e di gestione dei co-lavoratori.
Nel caso in cui le assunzioni congiunte fossero effettuate da gruppi d’imprese, il Referente Unico viene identificato dall'impresa capogruppo.
Per le imprese, invece, riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela (o di affinità entro il terzo grado) il ruolo di Referente Unico sarà affidato all’impresa indicata nell’apposito accordo sottoscritto tra le imprese stesse.
Infine, se le imprese agricole sono legate tra loro da un contratto di rete, anche in questo caso il Referente Unico sarà indicato nel contratto di rete sottoscritto e depositato in CCIAA.
Si parla di contratto di rete, come recita la norma quando “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009)”.
Ecco, quindi, che il ruolo del Referente Unico diviene centrale; a lui infatti, sarà affidata la presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e l’invio delle denunce mensili Pos.Agri (ex DMAG).
Nella D.A. dovranno essere inserite tutte le imprese co-datrici e al Referente Unico competerà l’obbligo di denunciare le giornate di lavoro svolte da ciascun lavoratore assunto in forma congiunta, distinte per ciascuna azienda che ne abbia effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa.
Riassumendo, le imprese legate dai rapporti sopra indicati, per procedere alle assunzioni congiunte di lavoratori agricoli sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, la Denuncia Aziendale (D.A.) contenente, per singola impresa co-datrice, i seguenti dati identificativi:
Al Referente Unico sarà inoltre attribuito dall’INPS un nuovo “Tipo Ditta” che identificherà a sua volta tutte le aziende che effettuano assunzioni congiunte di lavoratori.
A differenza dell’ordinario processo di validazione della D.A., non sarà attribuita alcuna zona tariffaria, ma quest’ultima verrà ricondotta alla singola impresa in funzione dell’ubicazione della stessa.
La particolare disciplina delle assunzioni congiunte, tipica del settore agricolo, è assimilabile alla co-datorialità (anch’essa disciplinata dal D.Lgs. 276/2003), così come all’istituto del distacco senza però che vi siano legami giuridici precisi tali da semplificarne l’attuazione.
L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese non agricole, facenti parti di un contratto di rete all’interno del quale almeno il 40% delle imprese legate da un contratto di rete siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.
In conclusione, è necessario precisare che l’utilizzo delle assunzioni congiunte implica la responsabilità solidale per eventuali inadempimenti commessi da una delle aziende facenti parte del gruppo/rete in modo particolare verso le obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, di salute e sicurezza che sorgono per effetto del rapporto di lavoro del lavoratore co-assunto (o assunto congiuntamente).
Le assunzioni congiunte, se correttamente utilizzate, costituiscono un valido strumento di efficientamento delle risorse umane che possono meglio operare laddove la loro specializzazione sia maggiormente richiesta.
Restano però invalicabili i requisiti e gli obblighi in campo alle singole imprese e in modo particolare al Referente Unico che dovrà sostituirsi ai singoli datori di lavoro nell’espletamento della gestione operativa e amministrativa della propria impresa e della rete stessa.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro