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Nella serata di venerdì 11 giugno l’INPS pubblica il Messaggio n. 2263 nel quale comunica il differimento delle scadenze dei versamenti a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura che potenzialmente possono accedere all’esonero di cui al Decreto Legge n. 137/2020.
Il Decreto sopra citato, agli articoli 16 e 16-bis, prevede la concessione dell’esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dell’articolo 16-bis.
L’esonero, istituito per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto per l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro.
Inizialmente previsto per la mensilità di novembre 2020, è stato prolungato da successivi provvedimenti legislativi, anche per le mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021.
L'esonero viene riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi su indicati.
L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 giugno 2021.
Il beneficio, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, ossia senza obbligo di notifica entro i limiti fissati per il “Temporary Framework“, viene accolto anche ai sensi della sezione 3.12 “aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, sempre riferiti alla comunicazione degli aiuti di Stato.
L’Istituto, tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che le scadenze dei versamenti riconducibili ai periodi compresi tra il 1° novembre 2020 e 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Significativo questo ultimo passaggio della Circolare INPS: “differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero”.
Infatti, l’Istituto, ad oggi, non ha ancora reso note le modalità procedurali per poter presentare la domanda di esonero, per le quali il messaggio citato in premessa specifica che: “con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda, previa pubblicazione della circolare relativa all’esonero”.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro