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Il settore agricolo non è rimasto indenne dalla crisi pandemica che ha colpito il nostro Paese da marzo 2020 sino ad oggi.
Purtroppo, tante aziende mostrano i “segni” indelebili di una crisi profonda e duratura che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul piano occupazionale.
L’agricoltura, che sino al pre-COVID aveva conosciuto gli ammortizzatori sociali solo per sporadiche situazioni di crisi aziendali o eventi meteorologici, si è vista catapultare nel “mondo” della cassa integrazione senza averne oggettivamente compreso il funzionamento.
Dopo mesi, per fortuna, anche gli interventi normativi hanno equilibrato le disposizioni operative e chiarito quali strumenti possono essere utilizzati dalle aziende agricole, che si sono trovate e si trovano tutt’ora in difficoltà, per contenere la crisi e garantire l’occupazione dei propri dipendenti.
È di pochi giorni fa, precisamente del 4 giugno 2021, il Messaggio n. 2177 dell’INPS nel quale vengono forniti ulteriori chiarimenti nel merito del pagamento della cassa integrazione in deroga per le aziende agricole.
Ricordiamo che, per il settore agricolo, gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa sono due:
Dodici mesi fa, districarsi nei meandri della normativa carente di specifiche per il settore agricolo è stato davvero complesso. Oggi, con un assiduo riordino della prassi giuridica, è sicuramente più semplice poter prendere decisioni ed effettuare le opportune valutazioni.
Nonostante ciò, l’Istituto si è trovato nella condizione di dover precisare che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell’art. 9 del D.L. 41/2021, estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, ivi inclusi i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Esclusivamente per i lavoratori del settore agricolo, che non hanno titolo di accedere alla CISOA e quindi con contratto di lavoro a tempo determinato, considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, l’INPS precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con modalità di pagamento a conguaglio.
Ciò significa che i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga potranno ricevere il pagamento della cassa integrazione esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Le aziende agricole che volessero anticipare i trattamenti in deroga non possono portare a conguaglio le somme erogate a favore dei propri dipendenti, motivo per il quale è necessario procedere alla presentazione delle istanze per la liquidazione diretta delle indennità.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro