L’INPS con il Messaggio 2309 del 16 giugno 2021 ha riepilogato le agevolazioni a sostegno dei lavoratori introdotte dal D.L. 73/2021.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore agricolo e della pesca, l’articolo 69 del D.L. 73/2021 ha introdotto un’indennità una tantum pari a:
- 800 euro per i lavoratori agricoli a tempo determinato che nel corso del 2020 hanno effettuato almeno cinquanta giornate effettive di lavoro agricolo;
- 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime , interne e lagunari (L. 250/1958).
Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione delle stesse, non sarà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa e neppure il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Per quanto riguarda il cumulo di tali indennità con altre prestazioni, l’INPS ha fornito indicazioni solamente all’indennità per i lavoratori agricoli, precisando che la stessa non è cumulabile con le indennità previste dall’articolo 10 del D.L. 41/2021 ovvero:
- le indennità previste per i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese di tali settori;
- le indennità previste dall’art. 15 del D.L. 137/2020 in favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di Partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nel Messaggio l’INPS ha precisato che, con una prossima comunicazione, saranno resi noti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori interessati.
Indennità COVID-19 per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Il D.L. 73/2021 al comma 1 dell’art. 42 concede un’ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo per i soggetti che già avevano beneficiato dell’indennità di cui ai commi da 1 a 9, art. 10 del D.L. 41/2021.
Sono pertanto interessati da tale misura le seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente indennità:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori che hanno già fruito dell’indennità disposta dal D.L. 41/2021 non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’ulteriore indennità disposta dal Sostegni-bis (art. 42, c. 1 D.L. 73/2021). La stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.
Per i lavoratori che non hanno richiesto l’indennità disposta dall’art. 10 del D.L. 41/2021, l’INPS, con una specifica comunicazione, renderà noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda. Anche in questa ipotesi, le modalità di invio prevederanno l’utilizzo dei consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’INPS.
L’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
NASPI proroga del meccanismo di riduzione
L’indennità di disoccupazione NASPI a decorrere primo giorno del quarto mese di erogazione, di norma, si riduce gradualmente nella misura del 3% per ogni ulteriore mese in cui la stessa è fruita.
L’articolo 38 del D.L. 73/2021 prevede per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 la sospensione di tale meccanismo fino al 31 dicembre 2021.
A partire dal 1° gennaio 2022, per le prestazioni ancora in essere, oggetto della sospensione della riduzione mensile, l’importo erogato sarà calcolato tenendo conto delle riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Il beneficio della sospensione della riduzione dell’importo NASPI è applicato automaticamente dall’INPS a tutti coloro che beneficiano dell’indennità.
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