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Il Decreto Legge n. 73/2021, noto come “Sostegni-bis”, all’art. 43 prevede la decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Prima di proseguire con l’analisi di questo ulteriore incentivo, va segnalato che al momento l’attuazione dello sgravio è subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea.
Il “Sostegni-bis”, entrato in vigore in data 26/05/2021, ha previsto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che rientrano nei settori di cui in premessa alla presente circolare e, l’agevolazione, dovrà obbligatoriamente essere fruita entro il 31/12/2021.
Lo sgravio contributivo, che riguarderà il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi INAIL, avrà un ammontare che sarà calcolato prendendo in considerazione il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Alle aziende che ricorrono a questo beneficio, è applicato il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2021.
In caso di violazione, viene revocato l’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare la domanda di integrazione salariale.
Sono esclusi da tale esonero i contributi INAIL mentre resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.
L’INPS non ha ancora rilasciato le istruzioni per individuare con esattezza la platea delle imprese interessate. Si ritiene quindi opportuno attendere le istruzioni ufficiali dell’Istituto.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro