Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il lavoro domestico nell’ordinamento italiano viene regolamentato da una disciplina specifica, la Legge n. 339 del 1958, la quale prevede particolarità rispetto a quanto disposto in via generale per gli altri tipi di lavoro subordinato.
Il prestatore di lavoro domestico è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro.
Il datore di lavoro domestico, similmente a quando richiesto agli altri datori, è tenuto all’adempimento di precisi e specifici doveri.
In primo luogo, il CCNL di settore prevede che il datore di lavoro corrisponda al collaboratore domestico una retribuzione periodica e che predisponga un prospetto paga da redigere in duplice copia.
Il prospetto paga, in questo settore, consiste in un prospetto contenente alcuni dati essenziali, ovvero:
Si ritiene preferibile indicare nel prospetto anche il codice della comunicazione di assunzione trasmessa all’INPS, al quale fanno riferimento i versamenti trimestrali dei contributi previdenziali e lo stesso identifica in modo univoco il rapporto di lavoro.
Anche le eventuali specifiche indennità e maggiorazioni, a cui alcuni collaboratori possono avere diritto, devono essere indicate nel prospetto paga.
Ad esempio, le maggiorazioni dovute per svolgimento di lavoro in orario notturno (tra le ore 22:00 e le ore 06:00), per straordinario notturno quando la prestazione notturna è fornita oltre il normale oraro di lavoro (sono esclusi i casi di lavoratori assunti per prestazioni discontinue notturne o di presenza notturna) e per straordinario diurno (tra le ore 06:00 e le ore 22:00), etc.
Per quanto attiene al prospetto paga, dal momento che il calcolo della retribuzione influisce sull’importo dei contributi INPS, si ritiene opportuno indicare i dati utili a verificare come si raggiunge la formazione del netto.
Anche per i lavoratori domestici sono previste le trattenute contributive. Si tratta di importi orari fissati dall’INPS e distinti per fasce di retribuzione che vanno versati trimestralmente.
Specifica per il collaboratore domestico è poi un’ulteriore quota trattenuta, pari ad un terzo degli importi dovuti alla Cassa Colf.
Anche in questo caso, la responsabilità dei versamenti è a carico del datore di lavoro e il contributo contrattuale ammonta a 0,06 euro per ogni ora retribuita nel trimestre di riferimento, di questi 0,02 euro sono a carico del lavoratore. Il contributo non è fiscalmente deducibile né detraibile e il versamento avviene unitamente ai contributi INPS trimestrali.
Per l’anno 2021, i valori contributivi sono stati fissati dall’INPS con la Circolare n. 9.
Per i lavoratori domestici con contratto a termine va applicato anche il contributo addizionale pari all’1,4% aggiuntivo.
Passando alla materia del trattamento delle festività generalmente riconosciute, quali quelle nazionali e del Santo Patrono, queste vengono retribuite anche ai lavoratori domestici, anche nel caso in cui in tali giornate non sia prevista la prestazione lavorativa.
Nel caso in cui venga prestata attività lavorativa nelle suddette giornate, il collaboratore ha diritto a una maggiorazione del 60%. Se il rapporto è “ad ore”, la paga oraria viene ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale, per i lavoratori con retribuzione mensilizzata non è invece prevista retribuzione aggiuntiva.
Per quanto riguarda le ferie, i collaboratori domestici hanno diritto a ventisei giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore. Il periodo di fruizione verrà fissato di accordo tra il datore e il lavoratore.
La retribuzione dei periodi di ferie, da indicarsi nel prospetto paga, viene calcolata nella misura giornaliera di un ventiseiesimo della retribuzione globale di fatto. I lavoratori con retribuzione mensile percepiscono la normale retribuzione, mentre per quelli con paga oraria è prevista una retribuzione ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Il CCNL regolamenta anche gli eventi di malattia dei lavoratori domestici. Viene previsto, in merito alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione da percepire durante questi periodi:
Non è prevista l’indennità INPS per la malattia.
Per I casi di maternità, invece, l’indennità pari all’80% delle retribuzioni convenzionali viene erogata direttamente dall’INPS.
Anche i lavoratori domestici sono assicurati presso l’INAIL per i casi di infortunio e il premio è ricompreso nei contributi INPS. Per gli infortunati è previsto il diritto alla conservazione del posto per un minimo di dieci giorni nei casi di anzianità di servizio fino a sei mesi e fino a un massimo di centottanta giorni per l’anzianità di servizio superiore a due anni.
Il pagamento della retribuzione globale, di fatto, resta a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni di assenza, mentre dal quarto diviene a carico dell’INAIL.
La tredicesima mensilità va erogata entro il mese di dicembre ed è pari alla retribuzione globale di fatto comprensiva altresì dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggi. Matura anche durante le assenze per malattia, infortunio e maternità, nei limiti di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Le retribuzioni dei collaboratori domestici possono essere pagate anche in contanti in quanto non vige, per la tipologia di rapporto di lavoro in esame, l’obbligo di corrispondere la retribuzione con strumenti tracciabili.
In conclusione, il datore di lavoro ha l’onere di rilasciare un’attestazione contenente l’ammontare complessivo delle somme erogate durante l’anno. Per questa attestazione non è stato predisposto un apposito modello da parte dell’Agenzia delle Entrate e non sono previsti requisiti specifici.
Sono però previsti termini da rispettare; infatti l’attestazione deve essere consegnata al collaboratore almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e alla cessazione del rapporto.
In materia di lavoro domestico, il datore di lavoro non si caratterizza quale sostituto di imposta, perciò non effettua le ritenute fiscali sui compensi corrisposti, salvo nel caso in cui esso sia sostituto d’imposta per natura (ad esempio: ente, associazione, comunità religiosa o assistenziale).
Sarà dunque il collaboratore domestico a dover assolvere autonomamente l’onere di dichiarare i redditi percepiti nel rapporto di lavoro, versando le imposte eventualmente dovute.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro