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Come noto, al fine di incentivare le assunzioni nelle Regioni caratterizzate da gravi situazioni di disagio economico e sociale, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’art. 1, comma 161, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo riconosciuto dall’art. 27, comma 1, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
A seguito delle modifiche apportate dalla “Legge di Bilancio 2021”, lo sgravio contributivo della quota a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura del:
Con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, l’INPS ha precisato che, in considerazione dell’ambito temporale di fruizione del bonus Sud, individuabile nell’intero anno civile (ossia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Di conseguenza, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la decontribuzione Sud può trovare applicazione, nella percentuale del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, a condizione che l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
In conclusione, si evidenzia che le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dello sgravio contributivo sono contenute nella Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021.