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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 99/2021, in vigore dal 30 giugno 2021, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
L’art. 4, D.L. n. 99/2021, accorda l’annunciata proroga del divieto di licenziamento, scaduto il 30 giugno 2021, soltanto alle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificate dai codici 13, 14 e 15 della classificazione ATECO 2007.
Le altre imprese possono invece procedere nuovamente ad avviare procedure di licenziamento collettivo, o a interrompere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, anche qualora non ricorrano le ipotesi eccezionali di cessazione dell’attività di impresa o di accordi collettivi aziendali.
Allo stato attuale, in particolare, il divieto di licenziamento per motivi economici opera fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro:
Peraltro, per quest’ultima tipologia di imprese (industrie tessili e della moda), il divieto di licenziamento per motivi economici opera, fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dalla circostanza che utilizzino o meno gli ammortizzatori sociali.
In relazione alle imprese che possono fruire della CIGO, invece, è previsto che il divieto di licenziamento operi soltanto in caso di utilizzo della cassa integrazione.
A favore di queste imprese, si ricorda, il D.L. n. 73/2021 ha riconosciuto la possibilità di accedere, fino al 31 dicembre 2021, alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015, senza dover pagare il relativo contributo addizionale.
Il D.L. n. 99/2021 ha ora introdotto il nuovo comma 3-bis nell’art. 40, D.L. n. 73/2021 che, in deroga alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015, accorda un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non possono far ricorso alla cassa di integrazione di cui al D.Lgs. n. 148/2015 avendo esaurito i periodi disponibili.
La fruizione di queste ulteriori tredici settimane di cassa comporta, tuttavia, il divieto di licenziamento per motivi economici.