A pochi giorni dalla definizione della contribuzione dovuta per i lavoratori autonomi agricoli l’INPS, con la Circolare n. 97 del 5 luglio 2021, ha fornito indicazioni anche sulla contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021.
Nell’ambito dei contratti di natura associativa, si definiscono piccoli coloni coloro che stipulano un contratto con un soggetto concedente al fine di prestare il proprio lavoro, per un numero di giornate non superiori a 119, per la coltivazione di un fondo e per l'allevamento di bestiame.
Invece, i compartecipanti familiari sono quei soggetti che, in base ad accordi contrattuali, si impegnano ad apportare nella compartecipazione il lavoro di parte o di tutto il nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo coltivato.
Le nuove aliquote contributive per il 2021
Nella Circolare, l’Istituto previdenziale ricorda come sia applicabile, anche per l’anno 2021, l’incremento dello 0,2% dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento dello 0,3% previsto dall’art. 1, comma 769, della Legge 296/2006. Pertanto, le aliquote dovute al fondo pensioni sono le seguenti:
Concedente 20,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
Concessionario 8,84%
Totale 29,39%
Per le riduzioni degli oneri sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 120 della L. 388/2000. Quindi, i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari usufruiscono dei seguenti esoneri:
- assegni familiari 0,43%;
- tutela della maternità 0,03%;
- disoccupazione 0,34%.
Come per le annualità precedenti, trova conferma anche per il 2021 la riduzione dell’1% da applicarsi sull’aliquota di disoccupazione del 2,75% (commi 361 e 362 dell’art. 1, L. 266/2005).
Sono confermati i premi INAIL per un totale del 13,2435%, di cui 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Come fissato dal D.M. 23 marzo 2021, agli elenchi delle aziende specificatamente individuate dall’INPS si applica la riduzione, nella misura del 16,36%, sui premi ed i contributi di cui all’art. 1, comma 128, della L. 147/2013.
La base di calcolo su cui applicare la contribuzione per l’anno 2021 è data dal salario medio provinciale, definita dal D.M. 10 giugno 2021.
Restano immutate le scadenze per il versamento dei contributi (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre nell’anno corrente, l’ultima rata si versa il 17 gennaio 2022).
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