L’INPS ha da poco fornito indicazioni in materia di fruizione dello sgravio contributivo del 100% previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, un’ulteriore misura prevista dallo Stato per incentivare le assunzioni dei giovanissimi.
Il contratto di apprendistato di primo livello, infatti, è un contratto stipulabile, in tutti i settori di attività, con giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, e finalizzato al conseguimento del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Esso è volto ad implementare la formazione scolastica affiancando a quest’ultima quella ottenuta mediante lo svolgimento di attività in azienda, ha durata variabile in base al tipo di qualifica da conseguire ma, in ogni caso, questa non può essere superiore a tre anni o a quattro nei casi di diploma professionale quadriennale.
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1 comma 8) ha previsto uno sgravio contributivo pari al 100% in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove e che abbiano stipulato contratti di apprendistato di primo livello nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, questo esonero è stato esteso dal c.d. Decreto Ristori (art. 15-bis comma 12) anche a quei contratti stipulati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero si riferisce in particolare alla contribuzione dovuta ai sensi della normativa in materia di apprendistato e per i soli periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi rimane ferma l’aliquota del 10%.
L’INPS, con la Circolare n. 87 ha fornito ulteriori precisazioni, specificando che i datori interessati sono soggetti all’aliquota del 10% a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, restando ammessa la possibilità di applicare durante il contratto gli altri incentivi previsti dalla normativa specifica. L’aliquota a carico dell’apprendista rimane fissa al 5,84% durante il periodo di formazione.
Viene inoltre chiarito che lo sgravio contributivo si applica tenendo conto di tutti i periodi di apprendistato di primo livello svolti dallo stesso lavoratore anche presso altri datori di lavoro. In questo modo, il datore che assume un apprendista che ha già svolto precedenti periodi di apprendistato altrove può fruire dello sgravio solo limitatamente al lasso di tempo residuo rispetto ai trentasei mesi.
In caso di successiva trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, lo sgravio finirà con la cessazione del primo e dal mese della trasformazione si applicherà invece il regime contributivo specifico per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Alla conclusione del periodo di apprendistato di primo livello, in caso di continuazione del rapporto, il datore di lavoro può mantenere per altri dodici mesi i benefici previsti ma sarà comunque tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento ASPI e del contributo integrativo e sottoposto alla disciplina del ticket di licenziamento.
L’Istituto ha infine precisato che, ai fini della fruizione dello sgravio, è necessario essere in regola con quanto richiesto dalla disciplina in materia di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2015), nonché:
- essere in possesso di DURC valido;
- tutelare le condizioni di lavoro;
- rispettare gli obblighi di legge, degli accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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