Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Sin dall’inizio della campagna vaccinale è sorto l’interrogativo riguardo a come regolamentare le assenze del lavoratore che manca dal lavoro per vaccinarsi.
Ad oggi, è necessario distinguere due casi: quello in cui la vaccinazione avvenga in azienda e quello per cui invece venga effettuata al di fuori di essa nelle strutture sanitarie accreditate.
Il primo caso si configura qualora in azienda sia possibile, su iniziativa del datore di lavoro, procedere a vaccinazioni nei locali stessi, oppure mediante convenzioni con strutture mediche private o strutture sanitarie dell’INAIL.
In materia è stato siglato tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali, l’apposito “Protocollo vaccinazione in azienda” in data 6 aprile 2021.
Quest’ultimo prevede che, in caso di somministrazione eseguita durante l’orario di lavoro, il tempo necessario non sia da considerarsi un’assenza da giustificare, ma debba essere equiparato a tutti gli effetti a orario di lavoro.
Nel diverso caso in cui, invece, il lavoratore proceda a vaccinazione volontaria esterna all’azienda con un appuntamento che coincida con l’orario di lavoro, questa assenza sarà considerata invece una normale assenza da lavoro.
In questo caso, si potranno ricercare eventuali tutele previste dai CCNL per tali tipologie di assenza (alcuni CCNL prevedono infatti particolari permessi che non incidono sul monte ore annuo per visite mediche/esigenze sanitarie), diversamente il lavoratore dovrà utilizzare permessi o ferie.
Al momento, quindi, la vaccinazione fuori azienda rimane a carico del lavoratore; si attende un intervento normativo che fornisca anche a quest’ultimo una specifica tutela, evitando così disparità di trattamento tra lavoratori.
Per quanto riguarda invece gli eventuali effetti collaterali del vaccino, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l’attività in seguito alla somministrazione dello stesso, potrà assentarsi dal lavoro previa presentazione di un certificato medico di malattia.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro