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Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola si riconoscono i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nell’anno 2020.
A specificarlo è l’INPS, con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021, illustrando le specifiche della disciplina di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020.
I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli iscritti negli elenchi nominativi:
Destinatari della previsione di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono in primo luogo gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020.
In particolare, per gli OTD la CIG in deroga COVID-19 sarà utile ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020, limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
Con riguardo agli OTI, l’Istituto previdenziale ricorda la normativa legata ai trattamenti di cassa integrazione COVID-19 applicabili, vale a dire, sia la CIG in deroga che la CISOA.
Su questo punto, l’INPS chiarisce che, ai fini di “assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo (in questo caso, OTD e OTI), la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 ex art. 22 si applica anche agli OTI che hanno fruito sia della CISOA (con le causali COVID-19), sia della CIG in deroga”.
Anche per gli OTI i trattamenti di cassa integrazione saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020, limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
La previsione di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 si applica anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/84, che nell’anno 2020 hanno fruito della CIGO COVID-19.
Tale categoria di lavoratori infatti non accede alla CISOA, bensì al trattamento di cassa integrazione ordinario o straordinaria CIGO.
Sempre per garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore interessato, il disposto previsto dal citato art. 22 trova applicazione anche per il perfezionamento del requisito contributivo.
Quindi, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto.
Si ricorda infatti che per accedere all’indennità di disoccupazione agricola è necessario anche il possesso del requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio, costituito dall’anno di riferimento e nell’anno precedente.
Con riferimento al calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2020, si procederà pertanto ad aggiungere, alle giornate di lavoro effettivo, i periodi fruiti nel corso del 2020 relativi alla CIG in deroga, alla CISOA o alla CIGO.
Premesso che l’indennità agricola 2020-2021 può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi, per il 2020, il limite delle 183 giornate.
Infine, in merito al calcolo dell’indennità, l’INPS con la suddetta Circolare specifica che per gli operai agricoli a tempo determinato l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. Mentre l’importo erogato per gli OTI è pari al 30% della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro