Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dal 1° luglio 2021 non è più possibile richiedere i cosiddetti “congedi COVID straordinari” per lavoratori dipendenti (privati e pubblici) con figli fino a 16 anni.
Il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità, emanato con il D.Lgs. n. 151/2001, riformulando le previgenti disposizioni sulla c.d. astensione facoltativa (L. 1204/1971), ha previsto per ciascuno dei genitori la possibilità di richiedere periodi di congedo per assistere il figlio.
Notevoli variazioni, soprattutto nell’ambito della disciplina dei congedi parentali furono poi introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, volto a favorire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Ed è proprio nell’ ottica di promozione del migliore equilibrio tra tempi di lavoro, cura, formazione e relazione, che si deve inserire anche l’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.
Tale articolo prevede un ulteriore congedo straordinario indennizzato, cosiddetto “congedo 2021 per genitori”, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992.
Poco dopo, con il Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti sul congedo previsto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (art. 2) per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
È invece con la Circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021 che l’Istituto fornisce le istruzioni sul diritto alla fruizione di tale congedo.
Nella Circolare sono espresse dettagliatamente le condizioni ed i presupposti relativi al congedo 2021, chiarendo che il beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS-COVID-19, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti però solo nell'arco temporale dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Per tali periodi di astensione era riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (con copertura da contribuzione figurativa).
Mentre per i figli con età compresa tra i 14 e i 16 anni non era previsto alcuno aiuto economico, ma solo la possibilità di assentarsi dal lavoro senza rischiare il licenziamento.
La misura in questione era perciò riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, in smart working, in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Tali misure sono però terminate il 30 giugno, pertanto, dal 1° luglio 2021 non sono più disponibili.
Si resta in attesa di eventuali ulteriori proroghe dell’Istituto al riguardo, ad oggi non pervenute.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro