Ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea e della Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.M. 17 maggio 2021, attuativo dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Soggetti interessati
L’esonero contributivo è riconosciuto, per il solo anno 2021, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e alle casse private.
Il parziale sgravio contributivo è riconosciuto anche ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza da COVID-19 (l’esonero opera limitatamente al periodo in cui sono stati ricoperti detti incarichi).
L’esonero, riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro, opera in relazione alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31 dicembre (per gli artigiani e i commercianti l’esonero è applicabile ai soli contributi fissi). Restano comunque dovuti i premi INAIL e il contributo integrativo.
I requisiti per fruire dell’esonero contributivo
L’esonero in esame opera a condizione che i lavoratori autonomi:
- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro.
Tali requisiti non sono richiesti in capo ai lavoratori che hanno avviato l’attività che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale nel corso dell’anno 2020.
Nel corso del periodo in cui è riconosciuto l’esonero, inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o di pensione diretta.
Ai fini della determinazione del limite reddituale di 50.000 euro, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS devono far riferimento al reddito imponibile indicato nel quadro RR, sezioni I o II, del Modello Redditi PF. I coltivatori diretti e i soggetti assimilati devono invece aver riguardo ai redditi risultanti dal Modello Redditi PF (da presentare entro il 31 luglio 2021), riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione previdenziale, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135, comma 3, Codice Civile.
Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori autonomi siano in regola con il DURC e che sia integralmente corrisposta la quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di accesso all’agevolazione può essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. È previsto, in particolare, che i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS presentino l’istanza entro il 30 settembre 2021, mentre i professionisti iscritti alle casse private entro il maggior termine del 31 ottobre 2021 (scadenze aggiornate dall’INPS con Messaggio 2761 del 29/07/2021).
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