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Con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021, l’INPS ha reso le prime indicazioni circa la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali derivanti dalle dichiarazioni fiscali, dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, prevista dall’art. 9-ter, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Nel Messaggio l’INPS ha innanzitutto ricordato che l’art. 1, D.P.C.M. 28 giugno 2021, aveva previsto il differimento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali al 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione.
In seguito, la Legge di conversione del D.L. n. 73/2021, ha inserito il sopracitato art. 9-ter, che ha ulteriormente prorogato i suddetti termini di versamento al 15 settembre 2021, sempre senza alcuna maggiorazione.
Tale disposizione, in particolare, stabilisce, a favore dei soggetti:
la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Il maggior termine per il versamento delle imposte è riconosciuto anche a favore dei soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, dei contribuenti forfettari e “minimi”, nonché dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i sopraindicati requisiti e dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (collaboratori dell’impresa familiare, coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti).
La proroga si applica in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001 e, pertanto, non è prevista la possibilità di posticipare i versamenti di ulteriori trenta giorni, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
Acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Messaggio in esame l’INPS ha precisato che la proroga al 15 settembre 2021 opera anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021, dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e alla Gestione speciale degli artigiani, nonché dai professionisti iscritti alla Gestione separata.
È, invece, confermata la scadenza del 20 agosto 2021 per la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito per l’anno 2021, dovuta dagli artigiani e dai commercianti. La rata, si ricorda, avrebbe dovuto essere versata entro il 17 maggio 2021, ma l’art. 47, D.L. n. 73/2021, ne ha prorogato il termine, senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto 2021, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo dell’esonero contributivo riconosciuto agli autonomi e ai professionisti dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.