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Al fine di attenuare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’art. 1, comma 20, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS e alle Casse private.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, non dai premi INAIL che restano interamente dovuti, è riconosciuto a favore dei soggetti che:
ed opera nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua.
Con il D.M. n. 82/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in esame.
Il Decreto, in particolare, ha previsto che gli iscritti alle Gestioni autonome speciali INPS degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché gli iscritti alla Gestione separata INPS, siano tenuti a presentare apposita istanza di esonero entro il 31 luglio 2021 (entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti alle Casse private).
In seguito, con il Messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, l’INPS ha posticipato tale termine al 30 settembre 2021, annunciando peraltro l’imminente pubblicazione di una circolare che definirà le modalità di presentazione dell’istanza.
L’esonero contributivo in esame è applicabile alla generalità dei contributi da versare nel 2021 e, quindi:
Inoltre, in presenza di rateizzazione dei versamenti dovuti per il 2021, l’esonero si applica solo sulle le rate pagate nello stesso anno (sono quindi escluse le rate dei contributi relativi al 2021 ma con scadenza 2022).
L’art. 47, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha differito al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine di versamento della prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito per l’anno 2021 da artigiani e commercianti.
Inoltre, l’art. 9-ter, D.L. n. 73/2021, ha prorogato al 15 settembre 2021 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La proroga opera a favore dei soggetti che:
Come precisato dal Messaggio n. 2731/2021 dell’INPS, il differimento riguarda le somme dovute a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF, da parte degli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata INPS.
Entrambe le scadenze prorogate (20 agosto e 15 settembre) precedono il termine di presentazione dell’istanza per fruire dell’esonero contributivo e, pertanto, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS restano tenuti al versamento della prima e seconda rata del contributo fisso sul reddito minimale (in scadenza il 20 agosto 2021), mentre i soggetti iscritti alla Gestione separata restano tenuti al versamento della prima rata.
Come previsto dal D.M. n. 82/2021, la contribuzione oggetto di esonero versata antecedentemente alla presentazione della relativa istanza può essere chiesta a rimborso o compensazione mediante la presentazione, entro il 30 novembre 2021, di un’apposita istanza.