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Con due significative pronunce, la giurisprudenza di merito ha legittimato l’applicazione delle sanzioni disciplinari in capo ai lavoratori dipendenti che rifiutano di indossare la mascherina chirurgica sul luogo di lavoro.
Sul punto, il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) prescrive espressamente l’obbligo dei lavoratori dipendenti di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
Inoltre, il Protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali lo scorso 6 aprile 2021, concernente l’aggiornamento delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19, impone l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.
Con la Sentenza del 4 giugno 2021, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la legittimità della sanzione disciplinare (sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione) irrogata a un lavoratore che ha rifiutato di indossare la mascherina nel corso di una riunione aziendale, in violazione del protocollo di sicurezza elaborato dal datore di lavoro in applicazione delle prescrizioni dettate dal Protocollo condiviso.
Il Giudice, in particolare, ha censurato la condotta irresponsabile del lavoratore, evidenziando che l’imposizione di utilizzare la mascherina rientra tra gli obblighi posti in capo al datore di lavoro al fine di tutelare al meglio i propri dipendenti.
Con la Sentenza dell’8 luglio 2021, invece, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso avanzato da un’insegnante delle scuole dell’infanzia, licenziata in tronco per essersi rifiutata di indossare la mascherina nel luogo di lavoro, in violazione delle prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza nelle scuole dell’infanzia imposte dalla Provincia Autonoma di Trento.
In questo caso, il Giudice ha stabilito che, nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica, il rifiuto di indossare la mascherina integra una violazione del vincolo fiduciario di cui all’art. 2119, Codice Civile, che legittima il licenziamento per giusta causa.