Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell’art. 1 della Legge n. 68/1999, secondo una misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.
Più precisamente, i datori di lavoro sono obbligati ad assumere persone disabili nelle misure indicate nella seguente tabella:
|
Generalità delle aziende |
Assunzioni obbligatorie |
|
Da 15 a 35 dipendenti |
1 |
|
Da 36 a 50 dipendenti |
2 |
|
Da 51 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati |
Al superamento della soglia occupazionale sopra descritta, l'azienda deve adempiere all'obbligo normativo previsto ed entro sessanta giorni dovrà presentare domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.
La domanda di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio del prospetto informativo annuale agli uffici competenti, oppure attraverso la richiesta di stipula di una convenzione.
Il prospetto informativo è una dichiarazione dove i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità esclusivamente telematiche con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.
A causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus, l'art. 40 del D.L. 18/2020 ha sospeso, per quattro mesi dalla data di pubblicazione del D.L., gli adempimenti legati alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 7 della L. 68/99.
Inoltre, le imprese che, in conseguenza della pandemia, fruiscono o hanno fruito di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, fondo integrazione salariale o fondi di solidarietà bilaterale, sono esenti dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, per tutta la durata dell'integrazione salariale (Circ. Min. Lavoro n.19/2020).
La sospensione opera:
La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti, entro 60 giorni da tale data.
L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili può essere altresì sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese in ristrutturazione o in liquidazione. In questi casi il servizio provinciale competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Oppure, l'esonero può essere parziale per quei datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione.
Tale esonero può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
L'esonero parziale comporta il versamento di un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non assunto. L'esonero è concesso per un periodo massimo di dodici mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro