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Con la Circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’INPS ha reso alcuni importanti chiarimenti e le prime indicazioni operative sull’esonero contributivo istituito dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, riconosciuto a lavoratori autonomi e professionisti in possesso di specifici requisiti, nonché a medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già in quiescenza ma assunti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Il comma 20 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 e il relativo Decreto attuativo, ossia il D.M. 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021, prevedono che l’esonero contributivo in esame sia riconosciuto ai soggetti iscritti:
In relazione ai soggetti beneficiari, nella Circolare in esame, l’INPS ha evidenziato che non possono fruire dell’esonero contributivo gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali, poiché il reddito da loro percepito non si configura quale reddito prodotto dall’azienda.
Il comma 20 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 e l’art. 2, D.M. 17 maggio 2021, definiscono i requisiti che devono ricorrere in capo ai soggetti beneficiari ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo.
Relativamente ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. Di conseguenza, sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
Tali soggetti, inoltre, devono:
La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla Legge n. 3/2018.
In merito al requisito reddituale, ossia alla soglia di reddito conseguita nel 2019, la Circolare in esame conferma il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), D.M. 17 maggio 2021 che, a differenza di quanto indicato dall’art. 1, comma 20, Legge n. 178/2020, subordina l’accesso al beneficio al conseguimento, nel periodo d’imposta 2019, di un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro.
Relativamente ai requisiti rappresentati dalla non titolarità di un contratto di lavoro subordinato e dall’assenza di trattamenti pensionistici diretti o di altri emolumenti aventi la stessa finalità corrisposti dagli enti di previdenza obbligatoria, la Circolare n. 124/2021 precisa che entrambi i requisiti sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e che gli stessi devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).
In tali ipotesi, tuttavia, il beneficio non è riconosciuto nei soli mesi di coincidenza dei periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica.
La titolarità di un contratto di lavoro subordinato o di trattamenti pensionistici non preclude, pertanto, la fruizione dell’esonero contributivo, che viene comunque riconosciuto, pur in proporzione ai soli periodi del 2021 nei quali ricorrono i requisiti dell’assenza di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazioni pensionistiche.
Sempre in relazione al requisito reddituale, nella Circolare in esame l’INPS specifica che sono incompatibili con l’esonero anche:
L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984 e con quello erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e 103/1996, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.
Da ultimo, la Circolare ha confermato che in relazione agli artigiani e ai commercianti l’esonero riguarda i contributi fissi e, in particolare, le prime tre rate (a condizione che il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021).
Allo stesso modo, i lavoratori agricoli autonomi possono essere esonerati dal pagamento delle prime tre rate (aventi scadenza non successiva al 31 dicembre 2021).
Infine, con riguardo ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, l’esonero si applica sui contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ovvero al 24% per gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I lavoratori in possesso dei requisiti e che presenteranno la domanda di accesso al beneficio in esame possono non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili.