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Si attendevano da mesi le disposizioni ufficiali e operative per richiedere l’esonero contributivo riferito alle mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’INPS con la Circolare n. 131 ha fornito le modalità esplicative utili per datori di lavoro e lavoratori autonomi, i quali dovranno procedere a presentare l’istanza per il tramite delle procedure telematiche messe a disposizione dell’istituto.
Si precisa che, al momento, il modulo per la presentazione delle istanze non è attualmente disponibile. Si attende, così come indicato nella medesima Circolare, un apposito messaggio INPS dalla cui pubblicazione decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione delle istanze.
L’INPS precisa che l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza nell’erogazione del contributo, motivo per il quale non vi sono tempistiche stringenti tali da dover fare le “corse contro il tempo”.
Andiamo con ordine ed analizziamo in sintesi i passaggi più significativi della circolare.
L’esonero spetta alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura, comprese le imprese produttrici di vino e birra. Per meglio comprendere quali siano le aziende interessate è necessario far riferimento ai codici ATECO allegati alla presente informativa.
Il beneficio è altresì riconosciuto anche ai lavoratori autonomi agricoli, agli Imprenditori Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti, ai mezzadri e coloni.
L’esonero viene riconosciuto per le mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, con esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni e riduzioni delle aliquote previste dalla vigente normativa (per i datori di lavoro agricolo) e nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile (per i lavoratori autonomi).
Come già espressamente previsto nelle precedenti richieste di agevolazione, l’Istituto precisa che le aziende assuntrici di manodopera che intendono accedere all’esonero contributivo dovranno rispettare le seguenti condizioni:
I lavoratori autonomi, invece, dovranno essere in possesso del DURC regolare.
Complesso è il ginepraio di norme che si sono susseguite per contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, promosse anche dalla stessa Unione Europea, alle quali è necessario fare riferimento per valutare la compatibilità con la richiesta di esonero contributivo.
La Circolare INPS, infatti, precisa che, all’atto della presentazione dell’istanza, l’azienda e/o l’imprenditore agricolo dovrà specificatamente indicare se l’esonero viene richiesto ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.
I datori di lavoro dovranno presentare la richiesta per il tramite del portale INPS, accedendo alla sezione Portale Agevolazioni (ex DIRESCCO), mentre i lavoratori autonomi troveranno la procedura all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi, comunicazione bidirezionale.
L’INPS, ricevute le istanze, provvederà a valutare le richieste complessive e riparametrarle con le risorse disponibili per poi, successivamente, inviare tramite PEC ai diretti interessati gli importi effettivamente riconosciuti a titolo di esonero.
L’eventuale eccedenza contributiva non coperta dall’esonero dovrà essere versata direttamente dall’impresa o dal lavoratore autonomo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento dell’istanza.
Occorrerà però ancora attendere che l’INPS, con apposito messaggio, metta a disposizione il modulo per la presentazione delle istanze affinché le imprese o i professionisti da esse incaricati provvedano, entro i trenta giorni successivi, alla presentazione delle istanze.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
Imprese oggetto di esonero individuate dai seguenti codici ATECO:
Codici ATECO, articoli 16 e 16-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.