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L’art. 41, commi da 5 a 9, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il nuovo contratto di rioccupazione.
L’esonero contributivo, in particolare, è destinato ai datori di lavoro che, nel periodo 1° luglio - 31 ottobre 2021, assumono, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, nel corso dei quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
L’esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’INPS ha reso le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo sulle assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione.
Ora, con il Messaggio n. 3050/2021 del 9 settembre 2021, l’INPS ha reso le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza per richiedere la fruizione del beneficio.
Il modulo di istanza online “RIOC”, in particolare, sarà reso disponibile a partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione Portale delle Agevolazioni, presente sul sito internet dell’INPS.
Il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve fornire l’indicazione del lavoratore assunto, il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, nonché la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Una volta effettuati i controlli circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’INPS procede al calcolo dell’incentivo spettante sulla base dell’aliquota contributiva datoriale indicata nell’istanza, definendo vieppiù l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
In relazione ai rapporti a tempo parziale, è previsto che, nel caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non possa comunque superare la quota già autorizzata mediante la procedura telematica. Invece, nel caso di diminuzione dell’orario di lavoro, compresa l’ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, è posta a carico del datore di lavoro la riparametrazione dell’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività, per fruire dell’esonero loro spettante devono avvalersi della procedura prevista per le regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Nell’ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’art. 1406, c.c., o di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112, c.c., ai fini della fruizione del beneficio residuo, all’atto della compilazione del flusso Uniemens, il datore di lavoro subentrante deve indicare il codice tipo assunzione “2T”. Il cedente, a sua volta, deve indicare il medesimo lavoratore nell’elemento, con lo stesso codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento.
In conclusione, si evidenzia che i datori di lavoro possono verificare, prima dell’assunzione, la disponibilità delle risorse destinate all’agevolazione all’interno del Portale delle Agevolazioni.