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Il 22 settembre è entrato in vigore il Decreto Legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19, entrata ormai nel lessico comune quale Green Pass.
Il 15 ottobre sarà quindi il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Il dibattito su tale provvedimento è acceso e sono inevitabili le necessità di chiarimenti in divenire giorno per giorno; cerchiamo quindi con una sintesi di elencare le principali novità.
I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del D.L. 127/2021 nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19.
In tale periodo, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione Verde.
La disposizione si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio: il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il lavoratore in appalto, il lavoratore autonomo, il tirocinante, il lavoratore domestico (colf o badante), il lavoratore dipendente (inclusi sia i lavoratori in smart working che in telelavoro - interpretazione estensiva della norma). Su quest’ultimo passaggio si attendono chiarimenti in virtù anche della complessità operativa nella quale il datore di lavoro si troverebbe a fare fronte.
Sono esenti i lavoratori in possesso di certificazione medica ai sensi della Circolare n. 35309 del 04/08/2021 emanata dal Ministero della Salute.
Il datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, il consiglio è comunque quello di effettuare una verifica del Green Pass di tutti i lavoratori, all’ingresso del luogo di lavoro.
Il controllo potrà essere effettuato dal medesimo datore di lavoro, oppure da un delegato che dovrà essere formalmente incaricato oltreché appositamente formato.
In base al Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy (Reg. 2016/679) non sembra ammessa la predisposizione di elenchi per documentare le verifiche effettuate e neppure si potranno acquisire ulteriori informazioni dal Green Pass (ad esempio, la rilevazione delle date di scadenza, il tipo di vaccino o le dosi somministrate). Il datore di lavoro e gli incaricati ai controlli potranno unicamente verificare la presenza in capo al lavoratore di un certificato valido tramite la procedura messa a disposizione del Ministero.
I lavoratori che non possiedono il Green Pass, oppure comunichino di non esserne in possesso e ancora siano privi della Certificazione Verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della già menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
La mancata presentazione del Green Pass non comporta conseguenze disciplinari e viene mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato e con essa gli istituti correlati (es: TFR).
Non altrettanto chiara è la procedura sanzionatoria da seguire qualora un lavoratore, incurante della mancanza del Green Pass (o del conseguente divieto del datore di lavoro di accedere ai luoghi di lavoro), venga rilevato all’interno ti tali luoghi intento a svolgere le proprie mansioni.
Il Legislatore ha deciso di apportare un accorgimento per favorire questa tipologia di imprese, ma leggendo bene la norma sono più i dubbi che le agevolazioni.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti (quindi quattordici “teste”), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
È pertanto possibile per le aziende con meno di quindici dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della Certificazione Verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo del possesso della Certificazione Verde, è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati (es: Ispettori del lavoro) e sono irrogate dal Prefetto.
Si allega il facsimile di un’informativa per il personale e i collaboratori.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro