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Come noto, al fine di limitare gli effetti negativi cagionati dell’emergenza epidemiologica sui lavoratori autonomi, l’art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro e riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello 2019.
A favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, l’esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti (non è dunque necessario verificare la riduzione del fatturato). I soggetti che hanno avviato l’attività dal 2021, invece, non possono beneficiare dell’agevolazione.
L’esonero opera in relazione ai contributi fissi della contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con rate ed acconti in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (si tratta, dunque, delle tre rate in scadenza nel 2021), restandone esclusi i premi INAIL.
Con il D.M. 17 maggio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito le modalità attuative dell’esonero contributivo.
Con la Circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’INPS è intervenuta sulle modalità di determinazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi registrata nel 2020, chiarendo che:
Da ultimo, con il Messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021, l’INPS ha chiarito le modalità di determinazione del reddito 2019 e, di conseguenza, del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019.
Ai fini della verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi, in particolare, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 devono fare riferimento all’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame (e non all’importo annuo).
L’accesso al beneficio, pertanto, presuppone che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi 2019.
Oltre che per i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali INPS, tale chiarimento è applicabile anche dai professionisti iscritti alle casse previdenziali.