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Come noto, il D.L. 127/2021 ha reso obbligatorio per tutti i lavoratori il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, a partire dal prossimo 15 ottobre fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre.
In materia, le novità e i dubbi interpretativi sono all’ordine del giorno.
Alla luce di ciò, recentemente Confindustria ha rilasciato apposite linee guida a supporto dei datori di lavoro e dei committenti del settore privato.
Nel documento viene messa in luce la primaria finalità di tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro garantita dalla previsione dell'obbligo di Green Pass. Vengono poi individuati i soggetti destinatari delle previsioni: non solo i dipendenti del settore privato, ma anche coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori.
Per quanto riguarda l’attività di verifica del Green Pass, viene auspicato un raccordo tra i Protocolli condivisi anti-contagio, elaborati da Governo e parti sociali nella fase più dura della pandemia, e un eventuale inserimento nel protocollo aziendale.
Dal momento che tale attività comporta il trattamento di dati personali, la stessa deve svolgersi ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del D.P.C.M. 17 giugno 2021 dovendo consistere unicamente nella consultazione o presa visione delle informazioni necessarie (generalità del lavoratore, validità, integrità e autenticità del Green Pass, oppure lo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19), non essendo consentita in alcun caso la raccolta di tali dati, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di misurazione della temperatura corporea con termo scanner.
Si ricorda che chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola la legge essendo quindi soggetto a sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, nonché a sanzioni disciplinari, in conformità al CCNL vigente, e allo Statuto dei lavoratori.
Le sanzioni amministrative verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di Polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.
Se invece il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green Pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021. In questo caso non vi sono conseguenze disciplinari, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma trattandosi di assenza ingiustificata, verrà meno il diritto alla retribuzione.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, qualora essi non svolgessero le dovute verifiche, oppure non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso della Certificazione Verde entro il 15 ottobre, si vedrebbero applicare una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Tra le questioni di cui maggiormente si dibatte in materia di onere dei controlli sui lavoratori vi è quella riguardante i casi di lavoratori in appalto e/o somministrati.
Infatti, le disposizioni in materia di controllo si applicano anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio: il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il lavoratore in appalto, il lavoratore autonomo, il tirocinante, il lavoratore domestico (colf o badante), il lavoratore dipendente (inclusi i lavoratori in smart working che in telelavoro - interpretazione estensiva della norma). Su quest’ultimo passaggio si attendono chiarimenti in virtù anche della complessità operativa nella quale il datore di lavoro si troverebbe a fare fronte.
Sono esenti unicamente i lavoratori in possesso di certificazione medica ai sensi della Circolare n. 35309 del 04/08/2021 emanata dal Ministero della Salute.
La verifica del possesso di Green Pass è posta in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ed ai soggetti da questo formalmente individuati.
Egli dovrà poi definire le modalità operative delle verifiche entro il 15 ottobre. Non sono stati rinvenuti nella Legge obblighi di informazione, comunicazione e di condivisione sindacale, potendo comunque il datore di lavoro farvi ricorso per una maggiore condivisione, certamente opportuna.
Le verifiche potranno essere svolte dal datore di lavoro anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma senza escludere che gli stessi potranno essere anche successivi all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa. Si rende necessaria l’individuazione dei soggetti incaricati delle verifiche con apposito atto formale.
Per quanto riguarda il contratto di appalto, vi è generale condivisione che possano essere coinvolti all’interno della categoria dei datori di lavoro obbligati al controllo, per disposizione normativa, anche i datori di lavoro/appaltatori nei confronti della propria manodopera per i servizi e le opere rese nel luogo di lavoro del committente per effetto di contratti esterni.
Diversamente, sono sorti dubbi per quanto riguarda il soggetto tenuto a effettuare il controllo in caso di lavoratori somministrati.
Il rapporto di somministrazione ha creato incertezze interpretative proprio in relazione alla presenza di tre diversi soggetti nel rapporto: il datore di lavoro formale o somministratore (agenzia per il lavoro), il datore di lavoro presso il quale verrà effettivamente svolta l’attività lavorativa (utilizzatore) e il lavoratore somministrato, il quale lavora nell’interesse e sotto la direzione di quest’ultimo.
La soluzione si è trovata ricorrendo all'applicazione dei principi sulla ripartizione degli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro, questione oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2015.
Le disposizioni prevedono che: “il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
La normativa pone dunque a carico dell'utilizzatore l'obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori somministrati, dovendo il primo osservare nei confronti di questi ultimi tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dalla legge o dai contratti collettivi in favore dei propri dipendenti diretti.
Alla luce di ciò, si è ritenuto di competenza dell'utilizzatore, nell’applicazione di tutte le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori somministrati, anche il controllo del Green Pass.
In ogni caso però, l’avvio di un nuovo rapporto di somministrazione a partire dal 15 ottobre, comporterà anche per l'agenzia l’obbligo di verificare previamente il possesso o meno della certificazione, accertando che il lavoratore sia munito di Green Pass nel momento in cui firma il contratto. Qualora poi il lavoratore si presenti presso l'utilizzatore sprovvisto di Green Pass, non potrà accedere al luogo di lavoro incorrendo in tutte le conseguenze previste per i dipendenti diretti dell’utilizzatore.
Si rimane in attesa di nuove e ulteriori disposizioni in materia.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro