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Con il Messaggio n. 3327 del 1° ottobre 2021, l’INPS ha annunciato il differimento dal 30 settembre al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione della domanda per fruire dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, accordato dall’art. 222, D.L. n. 34/2020.
Tale esonero si applica alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali), dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Sul punto si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 19, D.L. n. 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha disposto che per poter accedere agli esoneri contributivi previsti dall'art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, i beneficiari devono indicare nella relativa istanza di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni.
Con la Circolare n. 130 del 31 agosto 2021, l’INPS ha quindi approvato il nuovo modulo di domanda, “Esonero Art. 222 D.L. 34/2020”, fissando il relativo termine di presentazione al 30 settembre 2021.
Con il Messaggio n. 3327/2021 in esame, l’INPS ha infine annunciato che, a causa delle difficoltà rappresentate dalle aziende, il termine di presentazione dell’istanza per fruire dell’esonero contributivo è prorogato al 6 ottobre 2021.