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La materia della tutela del diritto al lavoro dei lavoratori disabili è regolata dalla Legge n. 68 del 1999. Il Ministero del Lavoro, con due nuovi Decreti in attesa di pubblicazione, ha apportato modifiche agli artt. 5 e 15 di tale normativa.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto per aggiornare gli importi delle sanzioni da versare a titolo di contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità disabile non assunta e le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo.
L’art. 5, in materia di esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi prevede, per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili prescritta dalla legge, la possibilità di chiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo delle suddette assunzioni. Tale esonero ha luogo in caso di versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (previsto all'articolo 14 della stessa Legge) di un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta.
L’articolo in questione viene modificato adeguando l’importo del contributo esonerativo che passerà, dal 1° gennaio 2022, dagli attuali 30,64 euro giornalieri per ciascuna unità non assunta a 39,21 euro. Tali importi rimarranno destinati al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Il successivo art. 15 fa riferimento alle sanzioni previste per le imprese che non adempiano agli obblighi scaturenti dalla Legge 68/1999 e tra queste dispone anche che: “i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente Legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1."
L’art. 15 di cui sopra viene modificato limitatamente all’importo della sanzione amministrativa dovuta dai datori di lavoro pubblici e privati che non provvedano ad inviare agli uffici competenti, nei termini, il prospetto informativo annuale. Per tali violazioni, la sanzione (attualmente pari a 635,11 euro, a cui va aggiunta la maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di calendario di ritardo) sarà pari a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi a cui aggiungere ulteriori 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Gli aumenti previsti dai citati Decreti diverranno effettivi a partire dal 1° gennaio 2022.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro