Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In data 28 settembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di accordo tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e i datori di lavoro delle Province di Forlì-Cesena-Rimini inerente al rinnovo del contratto provinciale di lavoro del settore agricolo.
Di seguito vengono esaminate alcune delle novità più significative.
Con decorrenza 1° ottobre 2021, le parti hanno definito un aumento delle tariffe contrattuali pari all’1,70% per ogni livello di assunzione ad esclusione del livello 1 di nuova introduzione (si veda in seguito).
Il rinnovo del presente articolo ha riproposto quasi totalmente la precedente stesura contrattuale.
La novità riguarda l’inserimento delle fasce occupazionali (già previste, ma inserite nell’articolo 12), ovvero:
Vengono confermati quindi i concetti inerenti alle assunzioni per fase lavorativa e garanzia occupazionale che potranno venire a meno, oppure essere sospese qualora il normale svolgimento dell’operazione produttiva fosse a sua volta ridotto o sospeso a causa di avversità atmosferiche, particolari condizioni negative del mercato ed obiettive esigenze tecniche.
La novità principale riguardante il diritto alla riassunzione interessa, in particolare, i settori:
Il rinnovo contrattuale prevede per questi settori del comparto agricolo l’esercizio del diritto alla riassunzione da esercitarsi entro quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto qualora siano state svolte, nel primo anno di attività lavorativa, un numero di giornate inferiore a 60.
Il diritto alla riassunzione, invece, diviene automatico qualora il periodo di lavoro sia superiore a 60 giornate e, comunque, dopo un anno di attività lavorativa.
Decorsa la ciclicità stagionale e/o culturale, senza che sia avvenuta l’assunzione per indisponibilità del lavoratore, il diritto alla riassunzione decade ad esclusione dei casi in cui il lavoratore stesso si trovi impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa a causa di infortunio, malattia o maternità. In tali casi, il diritto alla riassunzione è fatto salvo per dodici mesi e comunque sino al termine dell’evento (anche se superiore all’anno).
Il rinnovo contrattuale ha inserito un nuovo livello (livello 1) lasciando invariata la presenza di quello non professionalizzato (conosciuto anche nel lessico comune quale “livello di primo ingresso”) al quale però sono state introdotte novità importanti.
I lavoratori ulteriormente e specificatamente assunti in aggiunga all’organico aziendale per operazioni di raccolta (fragole, frutta, ortaggi e uva) che, nell’arco dell’anno, all’interno della stessa azienda, non abbiano superato le 68 giornate (in precedenza 51) lavorative, saranno inquadrati nell’area non professionalizzata.
Le parti firmatarie del contratto hanno quindi ampliato il numero di giornate all’interno delle quali è possibile assumere personale senza specifica esperienza nel settore.
Superate le 68 giornate (effettuate anche in più anni), i lavoratori assunti di tale inquadramento acquisiscono automaticamente la qualifica del secondo livello.
Superate poi le 104 giornate (in precedenza 90) lavorative, effettuate anche in più anni, i lavoratori saranno inquadrati di diritto al terzo livello o a quello contrattualmente previsto dalla classificazione del personale per la mansione effettivamente svolta e la professionalità maturata.
Il verbale di accordo ha inserito il nuovo livello contrattuale (in precedenza classificato unitamente al non professionalizzante), per specifiche mansioni, precisando che:
“appartengono a questo livello i lavoratori addetti a mansioni di carattere meramente esecutivo, generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali o curricolari secondo i seguenti profili e/o mansioni:
I lavoratori saranno assunti con nulla osta della durata temporale strettamente legata alla fase lavorativa sopra indicata.”
Andrea Fiumi, consulente del lavoro