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Il Governo ha approvato il cosiddetto “Decreto Fisco-Lavoro”, un ampio Decreto Legge che contiene una serie di misure urgenti in ambito economico.
Tra le novità del Decreto Fiscale, approvato il 15 ottobre in Consiglio dei Ministri, trova applicazione il rifinanziamento della cassa integrazione, che quindi viene prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19 e che avevano terminato le settimane di copertura.
Viene infatti estesa la possibilità di fare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”.
Si tratta di una proroga che sarà concessa senza contributo addizionale.
Tra le novità viene ripristinata anche la possibilità di richiedere il congedo parentale straordinario per genitori, che era stato sospeso dal 30 giugno, ora rinnovato fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta dei congedi pagati al “lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, che può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Nel testo, art. 9, comma 1, si specifica che il beneficio “per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”.
Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e consente la percezione di un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri contiene anche l'atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia.
In caso di quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare, l’INPS torna a farsi carico del costo integrale dell’indennità di malattia.
Fino al 31 dicembre 2021 il Decreto Fiscale stanzia le coperture necessarie per rimborsare i datori di lavoro.
Attenzione però, perché i nuovi piani di finanziamento così come sopra descritti non riguardano i lavoratori dipendenti sospesi causa assenza da Green Pass.
Il lavoratore, pubblico o privato, che non è in possesso del Green Pass è considerato “assente ingiustificato” senza diritto allo stipendio, fino a quando non presenta il Green Pass.
Oltre allo stipendio, perde anche il diritto a qualsiasi altra componente della sua retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata a causa del mancato possesso del Green Pass.
I giorni di assenza ingiustificata, infine, non concorrono alla maturazione di ferie e permessi retribuiti e comportano la perdita della relativa anzianità di lavoro.
Inoltre, il lavoratore, per i giorni di assenza ingiustificata, non ha diritto neanche alle quote di assegni familiari o all'indennità CIG, qualora dovesse esserci una sospensione dell'attività aziendale.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro