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L’INPS, con il Messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, illustra le recenti novità in materia di tutele per i lavoratori fragili.
Rientrano nella categoria i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Vi sono ricompresi anche coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
In materia, è recentemente intervenuta la Legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione del D.L. n. 111/2021, la quale ha previsto per questa tipologia di lavoratori la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle tutele previste dal D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), tra queste rientrano:
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 133 del 2021, la suddetta equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero è stata di fatto resa retroattiva a partire dal 1° luglio 2021. A ciò conseguirà la necessità di riconsiderare eventuali assenze dal servizio da parte dei lavoratori in questione, avutesi nel periodo (in precedenza scoperto) tra il 1° luglio e la data di entrata in vigore della Legge, il 2 ottobre 2021.
Infatti, le tutele a favore dei lavoratori fragili sono state in un primo momento prorogate fino al 30 giugno e solo in seguito fino al 31 ottobre 2021, ma esclusivamente con riferimento alla possibilità di ricorrere allo smart working, mentre l’equiparazione al ricovero ospedaliero era da ritenersi scaduta al 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda la questione del rifinanziamento della tutela previdenziale per quarantena attraverso l'assimilazione alla malattia, l'Istituto conferma quanto affermato nel Messaggio n. 2842/2021.
In quest’ultimo, limitatamente alla tutela per i lavoratori fragili, si chiariva che sarebbe stata riconosciuta la prestazione nel limite degli importi stanziati per il 2020 (663,1 milioni di euro) come per la generalità dei lavoratori, mentre solo per i primi la stessa sarebbe stata riconosciuta anche per l’anno 2021, per gli eventi fino al 30 giugno, stante lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro).
Alla luce dell’ancor più recente Decreto c.d. “Fisco-Lavoro”, approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre, però, la questione dell’indennità di quarantena deve ritenersi positivamente risolta in quanto, equiparando la quarantena alla malattia, con esso è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse fino al 31 dicembre 2021. Perciò, in caso di quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare, l’INPS tornerà a farsi carico del costo dell’indennità per la generalità dei lavoratori anche per il 2021.
Infine, il recente Messaggio dell’INPS fornisce precisazioni in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti di diniego delle tutele previste dal D.L. n. 18/2020 per i lavoratori fragili. Viene previsto che questi siano presi in carico dalle strutture territoriali competenti dell'Istituto e riesaminati in autotutela, anche se sono stati già presentati presso i comitati di gestione.
In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, la stessa previsione vale anche per i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego del certificato di malattia da COVID-19 (art. 26, c. 6, D.L. 18/2020), nonché quelli similari già presentati presso i suddetti comitati di gestione.
Resta salva la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all'Autorità giudiziaria.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro