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È stata pubblicata la Circolare INPS n. 156 del 21 ottobre 2021 con la quale l’Istituto fornisce indicazioni in materia di esonero contributivo per il periodo di febbraio 2021.
Ricordiamo che, l’articolo 70 del c.d. D.L. Sostegni-bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo Decreto Legge, per il mese di febbraio 2021.
L’esonero spetta alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura, comprese le imprese produttrici di vino e birra. Per meglio comprendere quali siano le aziende interessate è necessario far riferimento ai codici ATECO allegati alla presente informativa.
Il beneficio è altresì riconosciuto anche ai lavoratori autonomi agricoli, agli Imprenditori Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti, ai mezzadri e coloni.
Le imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate in ulteriori codici ATECO e che svolgono l’attività agricola identificata dal codice ATECO 01.21.00 “Coltivazione di uva”, ovvero l’attività di agriturismo identificata dai codici ATECO 55.20.52 e/o 56.10.12, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa e delle attività di agriturismo connesse.
L’esonero viene riconosciuto per la mensilità di febbraio con esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni e riduzioni delle aliquote previste dalla vigente normativa (per i datori di lavoro agricolo) e nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile (per i lavoratori autonomi).
L’Istituto conferma, come già avvenuto per i precedenti esoneri disposti a favore delle aziende del comparto agricolo che, le aziende assuntrici di manodopera potranno accedere all’esonero contributivo rispettando le seguenti condizioni:
Mentre i lavoratori autonomi dovranno essere in possesso del DURC regolare.
Si evidenzia inoltre che, il richiamato esonero per il periodo di febbraio 2021 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione Europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” oppure, in alternativa, ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.
In relazione agli aiuti per il sostegno dell’economia e del mercato concessi nel periodo pandemico (01/01/2020 - 31/12/2021), la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
In alternativa, l’esonero può essere riconosciuto ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo.
L’INPS, riprendendo le definizioni della Comunicazione della Commissione, ha precisato che “per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo o sostegno da altre fonti. L'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti. A tal fine, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della misura in esame possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo la quantificazione delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese), sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati”.
In tal caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Tuttavia, evidenziamo che qualora un’azienda dovesse decidere di accedere alla misura dell’esonero ai sensi della richiamata sezione 3.12, per usufruire dei citati maggiori massimali di spesa deve anche dimostrare di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
La Commissione Europea ha chiarito che il periodo di riferimento è “un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021”.
Pertanto, per gli aiuti concessi per la mensilità di febbraio 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato deve essere sempre con la corrispondente mensilità di febbraio 2019.
Per accedere all’esonero i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero art. 70 D.L. n. 70/2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle agevolazioni” (ex “DiResCo”).
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con un prossimo Messaggio dell’INPS.
L’istanza dovrà, in ogni caso, essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto Messaggio.
Nella domanda, il datore di lavoro deve inoltre specificare se intende richiedere l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del richiamato Quadro temporaneo, indicando l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
Rammentiamo che l’INPS, con il proprio Messaggio n. 2418/2021, aveva comunicato il differimento dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
In attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro