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Tra le novità previste dal tanto atteso Decreto Fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021, si rileva l’equiparazione della quarantena alla malattia anche per l’anno 2021.
Infatti, il Decreto prevede che i periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena causa COVID-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, siano equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico. Si precisa che questi periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Lo Stato ha quindi previsto un ulteriore finanziamento, per l’anno 2021, pari a 976,7 milioni di euro, delle indennità di quarantena per i dipendenti del settore privato sottoposti a quarantena in seguito a contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Tali indennità verranno corrisposte nei limiti di spesa e con priorità per gli eventi cronologicamente anteriori.
Il rifinanziamento riguarda anche la tutela relativa ai lavoratori fragili (per i quali l’assenza viene equiparata al ricovero ospedaliero) che non possano svolgere la prestazione in modalità agile. Per questi ultimi resta fino al 31 dicembre la possibilità di lavorare in smart working anche con adibizione a diversa mansione.
Viene inoltre disposto un rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, per i lavoratori senza indennità di malattia. Per i periodi di quarantena dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è previsto per i suddetti il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia INPS. È possibile accedere al rimborso unicamente nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e previa richiesta da parte dei datori di lavoro, corredata da una dichiarazione attestante i periodi per i quali i lavoratori hanno goduto delle tutele.
Il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore e viene erogato dall'Istituto, per ciascun anno solare, in un importo pari a 600 euro per lavoratore coinvolto.
Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità per gli eventi cronologicamente anteriori.
Dal rimborso restano esclusi i datori di lavoro domestici.
Questo intervento normativo ha finalmente permesso una congrua tutela previdenziale anche agli eventi di quarantena accaduti nel 2021 per i quali finora l'INPS aveva sempre rilevato l'impossibilità di riconoscere qualunque indennizzo a suo carico, proprio per mancanza di stanziamento dei fondi necessari.
In conclusione, i periodi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 sono da considerarsi periodi di malattia con conseguente diritto al trattamento economico previsto per quest'ultima. Questo sarà a carico dell’INPS per le indennità di quarantena e per i rimborsi forfettari dei costi sostenuti dai datori per i propri dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia. Resteranno invece a carico dei datori di lavoro gli oneri sostenuti per i lavoratori dipendenti aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS, tra cui la retribuzione spettante per i giorni di carenza (primi tre giorni di evento) e l'integrazione della suddetta indennità per i giorni successivi.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro