Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il 15 ottobre sarà una data che ricorderemo a lungo, come tante altre nel corso degli ultimi ventiquattro mesi nei quali la pandemia ha segnato le nostre vite.
L’introduzione dell’obbligo della certificazione verde, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ha scatenato numerose reazioni, ma il Governo è rimasto fermo sulla sua posizione.
Per questo motivo, i lavoratori che alla data del 15 ottobre sono risultati sprovvisti di Green Pass, nella prossima busta paga vedranno rappresentati i periodi di assenza dal lavoro quale assenza ingiustificata non retribuita.
Restano esclusi dal provvedimento i lavoratori in possesso di idonea certificazione medica redatta secondo le previsioni di cui alla circolare del Ministero della Salute, mentre per tutti gli altri non sono dovuti retribuzione, compensi o altri emolumenti di qualsiasi natura.
Si precisa che i lavoratori sprovvisti di certificazione verde, ai quali è stata comminata l’assenza ingiustificata, avranno comunque la garanzia della conservazione del posto di lavoro e il dispositivo di assenza non prevede alcuna contestazione di carattere disciplinare.
I datori di lavoro che hanno allontanato dal posto di lavoro il dipendente sprovvisto di Green Pass, e che formalmente gli hanno fornito idonea comunicazione, non potranno contestare l’assenza secondo le previsioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori così come, l’assenza ingiustificata (diversa da quella prevista nei CCNL) non produce, sino al 31 dicembre 2021, alcun effetto sul rapporto di lavoro.
Le aziende, prossime all’elaborazione delle buste paga di ottobre, si troveranno ad inserire appositi giustificativi che comprovino l’assenza del lavoratore, così come dovranno far fronte alle conseguenze che il provvedimento stesso ripercuote sulle retribuzioni dei lavoratori interessati.
L’assenza ingiustificata produce per il lavoratore l’impossibilità di ricevere la retribuzione prevista dal CCNL di riferimento per i giorni di assenza a causa della mancata presentazione del Green Pass.
La retribuzione non potrà in ogni caso essere rivendicata dal lavoratore, anche se il dipendente interessato fornisce (come spesso accaduto) la disponibilità alla prestazione lavorativa.
L’assenza di retribuzione si ripercuote quindi anche sugli istituti indiretti della retribuzione come, ad esempio, la maturazione delle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª), sulla percezione dei buoni pasto e su eventuali premi di produttività stabiliti da accordi collettivi o aziendali.
Il datore di lavoro, sui giorni di assenza, non verserà alcuna contribuzione, in quanto l’assenza è equiparabile ad una sospensione del rapporto di lavoro e questo comporta riflessi anche sulla maturazione di ferie e permessi.
Particolari sono state, post 15 ottobre, le richieste:
Al riguardo è opportuno fare chiarezza.
Nei giorni successivi all’accertamento della mancanza del certificato verde non si ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti così come il lavoratore non può chiedere la fruizione di ferie in sostituzione dei periodi di assenza ingiustificata.
L’attivazione dello smart working, quale escamotage, in sostituzione dell’assenza ingiustificata a causa di accertata assenza della certificazione verde, non potrà essere concesso per eludere la mancanza della certificazione verde. Stesso concetto vale per il telelavoro.
La richiesta di ammortizzatori sociali ad integrazione dei periodi di assenza dovuti alla mancata presentazione del Green Pass, oltre ad una violazione del concetto normativo di integrazione salariale, non consente al lavoratore l’accesso al trattamento di sostegno fino a quando il suo stato di “irregolarità” all’attività lavorativa persiste.
Infine, singolare è stato l’exploit di certificati medici. L’emissione del certificato medico di malattia, dopo la verifica della mancanza del Green Pass comporterebbe la non erogazione dell’indennità di malattia. Il caso specifico però risulta al quanto complesso da stabilire. La presenza di un soggetto terzo (il medico) che attesta la morbosità dell’evento non consente al datore di lavoro di poter stabilire differenti eventi rispetto a quanto indicato nella certificazione medica.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro