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Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.
Con il D.M. 27/02/2019 (si veda guida INAIL “Nuove Tariffe e Premi” del 2019”) sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L’INAIL, al fine di garantire la sostenibilità delle nuove tariffe sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 provvede al costante monitoraggio degli effetti e, in caso di un significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, propone l’adozione delle conseguenti misure correttive al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nella Circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, l’INAIL ricorda come le modalità di applicazione delle tariffe siano rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle previgenti disposizioni del D.M. 12/12/2000. Tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, il D.M. 27/02/2019 ha radicalmente mutato il sistema, che prevedeva l’individuazione del tasso di oscillazione premiale sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e sulla base dell’incidenza statistica degli infortuni e delle malattie professionali su base nazionale, tenuto conto del settore imprenditoriale di riferimento. Il nuovo criterio di determinazione del tasso di oscillazione del tasso per l’andamento infortunistico è ora basato sulla gravità degli eventi e sulle relative conseguenze.
In altri termini, il D.M. 27/02/2019 tiene maggiormente conto del comportamento aziendale rispetto alla gestione della sicurezza aziendale e dell’effettiva responsabilità del datore di lavoro in relazione agli eventi infortunistici avvenuti o alla loro prevenzione. Quindi, a differenza di quanto previsto dal D.M. del 2000, in base al quale il premio poteva essere ridotto solamente quando l’INAIL recuperava le somme anticipate a seguito dell’esperimento dell’azione di surroga o di regresso, l’articolo 20 del D.M. 27 febbraio 2019 introduce un contemperamento del sistema basato sulla esclusione, ai fini della determinazione del tasso di oscillazione, degli eventi infortunistici che non siano imputabili al datore di lavoro, a prescindere dagli oneri recuperati dall’INAIL.
La Circolare n. 28 prende anche in considerazione le disposizioni introdotte dall’art. 42 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 in base a cui, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. L’Istituto ha precisato che “i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
Il documento illustra lo schema delle istruzioni tecniche (IT) per l'applicazione delle tariffe. Le istruzioni presentano una parte generale che descrive i concetti informatori e un quadro analitico di ciascun grande gruppo, gruppo, sottogruppo e voce delle quattro gestioni tariffarie.
Nelle suddette istruzioni ogni riferimento tariffario è strutturato in:
In ultimo, le istruzioni sono integrate dalle monografie relative alle attività trasversali a diversi grandi gruppi:
Nel campo “Indicazioni provenienti dal riferimento superiore” sono esplicitate eventuali indicazioni come, per esempio, esclusioni o inclusioni contenute nei grandi gruppi, gruppi o sottogruppi a cui la voce appartiene.
Nel grande gruppo 1 “Lavorazioni agricole e alimentari - allevamenti di animali”, nella gestione “Industria” è stato introdotto il nuovo gruppo 1300 per la “Piccola pesca marittima esercitata da pescatori autonomi o associati in cooperativa con natanti e imbarcazioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda. Pesca in acque interne”.
Queste lavorazioni, in cui sono incluse eventuali attività di trasporto e commercializzazione, sono state quindi distinte, da un punto di vista tariffario, dalle lavorazioni di allevamento, mattazione e macellazione che continuano a essere previste, come nelle previgenti tariffe dei premi, nel gruppo 1200.