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Il 4 novembre è stato pubblicato il Messaggio INPS n. 3774 che autorizza la presentazione delle istanze per richiedere l’esonero contributivo riferito alle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
Aziende e lavoratori autonomi agricoli avranno quindi trenta giorni di tempo per presentare le domande di esonero contributivo di cui alla Circolare n. 131 dell’INPS con la quale aveva fornito le modalità esplicative da utilizzare per i datori di lavoro e lavoratori autonomi in possesso dei requisiti normativi.
L’INPS precisa che l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza nell’erogazione del contributo, motivo per il quale per accedere al contributo (previa verifica dei requisiti) sarà sufficiente presentare le istanze entro il 3 dicembre 2021.
Andiamo con ordine ed analizziamo in sintesi i passaggi più significativi della circolare.
L’esonero spetta alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura, comprese le imprese produttrici di vino e birra. Per meglio comprendere quali siano le aziende interessate è necessario far riferimento ai codici ATECO allegati alla presente informativa.
Il beneficio è altresì riconosciuto anche ai lavoratori autonomi agricoli, agli Imprenditori Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti, ai mezzadri e coloni.
L’esonero viene riconosciuto per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, con esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni e riduzioni delle aliquote previste dalla vigente normativa (per i datori di lavoro agricolo) e nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile (per i lavoratori autonomi).
Come già espressamente previsto nelle precedenti richieste di agevolazione, l’Istituto precisa che le aziende assuntrici di manodopera che intendono accedere all’esonero contributivo dovranno rispettare le seguenti condizioni:
I lavoratori autonomi, invece, dovranno essere in possesso del DURC regolare.
L’impresa e/o l’imprenditore agricolo dovranno specificatamente indicare se l’esonero viene richiesto ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19.
Le aziende dovranno presentare la richiesta per il tramite del portale INPS, accedendo alla sezione Portale Agevolazioni (ex DiRescCo), mentre i lavoratori autonomi troveranno la procedura all’interno del Cassetto previdenziale Autonomi, comunicazione bidirezionale.
Diversamente dalle precedenti istanze di esonero, per i datori di lavoro di aziende assuntrici di manodopera agricola, saranno i primi a dover inserire l’importo di esonero in sede di compilazione della domanda oltre a specificare quanto sopra descritto in materia normativa di aiuti di Stato.
Una responsabilità in più, quindi, in capo alle aziende che dovranno anche fare attenzione a non richiedere un importo superiore alla contribuzione datoriale effettivamente sgravabile.
Per i lavoratori autonomi, invece, il calcolo sarà automatico ed esposto separatamente per l’anno 2020 e per l’anno 2021.
L’INPS, ricevute le istanze, provvederà a valutare le richieste potenzialmente autorizzabili e riparametrarle con le risorse disponibili.
Successivamente, l’Istituto comunicherà a mezzo PEC ai diretti interessati gli importi effettivamente riconosciuti a titolo di esonero che, per le aziende con dipendenti, sarà distinto per singola categoria di lavoratori (impiegati, OTI, OTD).
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future secondo le consuete modalità.
Si riportano i codici ATECO articoli 16 e 16-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro