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Il provvedimento relativo alla sospensione dell’attività imprenditoriale introdotto nel 2006 con l’obiettivo di reprimere il lavoro sommerso (lavoro nero) e assicurare una maggiore efficienza dell’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato da qualche settimana modificato dal Decreto Fiscale pubblicato in G.U. il 22 ottobre 2021.
La garanzia dell’integrità psico-fisica, secondo le norme di legge, viene garantita esclusivamente se il lavoratore viene adeguatamente formato, informato e soprattutto assunto regolarmente secondo le previsioni normative e contrattuali.
Purtroppo, negli anni, abbiamo assistito ad un proliferare di eventi drammatici che hanno interessato il mondo del lavoro, motivo per il quale la sensibilizzazione delle aziende e dei lavoratori diviene fondamentale e ogni azione in violazione delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro deve e dovrà essere sempre repressa.
Il Governo è quindi corso ai ripari introducendo a suo tempo il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni. Mentre di ultima pubblicazione è la riduzione della percentuale utile alla definizione della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il provvedimento può essere disposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il datore di lavoro, pur potendo proseguire l’attività imprenditoriale, dovrà, entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stato verbalizzato l’atto, provvedere a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori irregolari e l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (2.500 euro fino a cinque lavoratori, 5.000 euro più di cinque lavoratori).
Tuttavia, nel caso in cui gli ispettori riscontrino delle situazioni di rischio imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità, la sospensione dell’attività potrà avere decorso immediato.
Ottemperando alle disposizioni di cui sopra, l’ispettore incaricato provvede a firmare la revoca del provvedimento, consentendo all’imprenditore di riprendere regolarmente la propria attività lavorativa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito indicazioni in materia con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021.
In particolare sono stati meglio specificati i punti riguardanti le richieste di revoca e le impugnazioni dei provvedimenti di sospensione.
Per quanto riguarda i provvedimenti adottati in seguito alla presenza di lavoratori irregolari in misura superiore al 10% di quelli presenti sul luogo di lavoro, sarà necessario, ai fini della possibilità di revoca, dimostrare l’avvenuta regolarizzazione dei suddetti lavoratori non solo tramite la documentazione richiesta sul piano amministrativo, ma anche tramite gli adempimenti dovuti in materia di salute e sicurezza.
Questi ultimi si considerano ottemperati, ad esempio, nel caso in cui sia stata prenotata la visita medica relativa alla sorveglianza sanitaria (qualora prevista) e sia stata programmata l'attività di formazione da svolgersi entro sessanta giorni.
Nel diverso caso in cui si tratti di provvedimenti adottati in seguito a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro sarà tenuto invece, ai fini della revoca, a dimostrare il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni commesse. Rimane in ogni caso l’obbligo per il datore di ottemperare a quanto eventualmente prescritto dall’organo di vigilanza in occasione dell’accesso.
Ai fini della regolarizzazione si rende necessario, come anticipato, il pagamento delle sanzioni amministrative di cui sopra, anche ratealmente tramite il pagamento anticipato del 20% e l'obbligo di versare entro sei mesi il residuo, maggiorato del 5%.
Per il datore è altresì prevista la possibilità, in caso di sospensione per impiego di lavoratori irregolari, di presentare ricorso amministrativo all'Ispettorato interregionale del Lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. In assenza di pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, questo si intende accolto.
Nel diverso caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione è rimessa al Giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il Decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione (artt. 20 e seguenti, D.Lgs. 758/1994) per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro non dovesse provvedere a seguire i dettami normativi, può essere disposto nei suoi confronti il provvedimento interdittivo con:
L’Ispettorato sottolinea che, oltre alle suddette sanzioni penali, per tutto il periodo di sospensione è anche fatto divieto all’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro