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Il Decreto Legge n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, ha reintrodotto i congedi parentali per i lavoratori dipendenti, genitori di figli minori di 14 anni, per i seguenti eventi:
Il congedo in esame consiste nella possibilità per il genitore di assentarsi dal posto di lavoro, alternativamente all’altro genitore, per tutta la durata dell’evento che riguarda il figlio minore, all’interno dell’anno scolastico 2021-2022.
Durante tale assenza, il genitore ha diritto a percepire un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità previste per il congedo di maternità obbligatorio. Ai fini del calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive e/o i premi e trattamenti accessori.
Qualora il genitore per i suddetti eventi, accaduti nel periodo tra l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto), abbia già fruito di congedi parentali indennizzati al 30% come l’astensione facoltativa, sarà possibile richiedere la conversione degli stessi in permessi COVID-19, indennizzati al 50% e non decurtati dai periodi di congedo parentale disponibili, ottenendo quindi l’accredito della contribuzione figurativa. Le modalità operative per la presentazione delle domande saranno disposte dall'INPS.
Come anticipato, il congedo può essere fruito solo alternativamente all’altro genitore, perciò, nei giorni in cui un genitore ne fruisce, non svolge attività lavorativa o è sospeso dall'attività, l'altro genitore non potrà avvalersi del congedo, a meno che lo stesso non si riferisca a figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna di queste misure.
I congedi parentali spettano anche nei seguenti casi:
Per i genitori che appartengano in via esclusiva alla Gestione separata (co.co.co./amministratori/professionisti senza cassa), in caso di eventi che riguardino i figli conviventi minori di 14 anni, è previsto il diritto ad uno specifico congedo, con una indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
Analogamente a quanto appena visto, anche i genitori lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'INPS avranno diritto ad un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro